Normativa

Acquisto prima casa oggetto di interventi Superbonus: chiarimenti sul termine trasferimento residenza

L'Agenzia delle Entrate ritiene applicabile la sospensione dei termini di cui all'articolo 24 del DL n. 23/2020 anche al termine di 30 mesi

mercoledì 3 settembre 2025 - Alessandro Giraudi

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“Il termine per il trasferimento della residenza per l'acquisto della 'prima casa' oggetto di interventi agevolabili dal Superbonus è di trenta mesi a decorrere dal termine scaturito dalla sospensione dei termini di cui all'articolo 24 del d.l. n. 23/2020 e successive modifiche legislative e non dalla data di acquisto dell'immobile”.

È questo l'oggetto della Risposta n. 230 del 3 settembre 2025 (in allegato) dell'Agenzia delle Entrate, in merito al quesito di un Istante che in data 26 novembre 2021 ha acquistato un immobile composto da due unità abitative, all'interno di un contesto denominato come piccolo condominio, oltre al rustico ad uso stalla.

L'Istante ha chiesto di beneficiare nell'atto di compravendita, per l'acquisto della casa di abitazione dell'agevolazione ''prima casa'' secondo quanto disposto dall'art. 1, Nota II-bis, della Tariffa Parte prima allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

L'Istante ha precisato che l'immobile è stato oggetto di ristrutturazione Superbonus (articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) con pratica edilizia CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata) depositata presso il comune competente e che i lavori oggetto dell'agevolazione di cui al Superbonus sono terminati in data 29 dicembre 2023, come da comunicazione inviata al comune, mentre i lavori di ristrutturazione ordinaria/straordinaria degli immobili al momento della presentazione dell'interpello non risultano ancora terminati.

L'Istante ha rilevato che, ''secondo quanto contenuto nell'art 24 del d.l. n. 23/2020, il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della ''prima casa'', è stato sospeso sino al 31 dicembre 2020. Tale termine è stato ulteriormente spostato al 31 dicembre 2021 con la conversione del decreto-legge n. 183/2020.

L'articolo 3, comma 5-septies, del decreto-legge n. 228/2022 ha ulteriormente modificato il termine di cui sopra, spostandolo al 31 marzo 2022 ed infine, una norma contenuta nell'articolo 3, comma 10 quinquies, del decreto-legge n. 198/2022, inserito in sede di conversione della legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha ulteriormente sospeso i termini per la fruizione del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, nel periodo compreso tra il 10 aprile 2022 e il 30 ottobre 2023.

I termini di sospensione totale, quindi, sono stati spostati dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023
''.

Il quesito

Tanto premesso, l'Istante chiede di sapere se la sospensione di cui all'articolo 24 del d.l. n. 23/2020 (e successive modifiche legislative) sia applicabile al termine di trenta mesi, di cui al comma 10-ter nell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della richiamata Nota II-bis.

Il chiarimento del Fisco

L'Agenzia delle Entrate ritiene applicabile la sospensione dei termini di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 23 del 2020 anche al predetto termine di 30 mesi.

Pertanto, “ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti normativamente previsti dalla richiamata Nota II-bis nonché di quelli richiesti in materia di agevolazione c.d. Superbonus”, l'AdE ritiene che “nel caso di specie, al fine di non decadere dal regime agevolato 'prima casa', il termine per stabilire la residenza nel comune di ubicazione dell'immobile agevolato, acquistato dall'Istante in data 26 novembre 2021 e interessato da uno o più interventi di cui all'articolo 119, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 34/2020, sia di trenta mesi a decorrere dal 31 ottobre 2023”. 

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