Il 21 novembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 271 il Decreto-Legge n. 175/2025, un provvedimento che introduce misure urgenti per il Piano Transizione 5.0 e aggiorna in modo significativo la disciplina delle aree idonee alla realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.
Il decreto interviene sia sugli adempimenti richiesti alle imprese dal GSE sia sul quadro autorizzativo e territoriale previsto dal d.lgs. 190/2024.
Le principali novità del Decreto-Legge 175/2025
Il provvedimento si articola in due nuclei principali:
- aggiornamento delle regole sul credito d’imposta Transizione 5.0, incluse proroghe, chiarimenti e nuovi controlli;
- revisione della disciplina delle aree idonee, con l’introduzione di nuove categorie, semplificazioni autorizzative e una piattaforma digitale nazionale per il monitoraggio delle superfici.
Gli obiettivi del decreto sono due:
- consentire la chiusura ordinata delle comunicazioni legate al Piano Transizione 5.0, superando i rallentamenti delle ultime settimane;
- accelerare lo sviluppo degli impianti rinnovabili, adeguando criteri, norme e competenze regionali agli impegni assunti con il PNRR e con la direttiva RED III.
Transizione 5.0: proroghe, integrazioni e divieto di cumulo
Il Piano Transizione 5.0, disciplinato inizialmente dall’art. 38 del D.L. 19/2024 e attuato con il D.M. 24 luglio 2024, introduce un credito d’imposta per investimenti finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica.
Il nuovo D.L. 175/2025 modifica il calendario e rafforza gli obblighi a carico delle imprese.
Scadenze prorogate e integrazione delle comunicazioni
Il decreto dispone:
- proroga al 27 novembre 2025 per l’invio delle comunicazioni richieste dal Piano;
- possibilità di integrare la documentazione trasmessa tra il 7 e il 27 novembre 2025 entro il 6 dicembre 2025.
Resta invece non sanabile la mancanza della certificazione che attesta la riduzione dei consumi energetici, come previsto dal decreto attuativo del luglio 2024.
Divieto di cumulo tra Transizione 5.0 e credito 4.0
Il decreto chiarisce definitivamente che:
- non è possibile richiedere contemporaneamente il credito Transizione 5.0 e il credito per beni strumentali 4.0;
- le imprese che hanno presentato entrambe le domande devono scegliere un solo beneficio entro il 27 novembre 2025.
Nuovo sistema di controlli del GSE
Il provvedimento introduce strumenti più incisivi per garantire la corretta fruizione del credito:
- istituzione di un sistema di vigilanza sui certificatori;
- possibilità per il GSE di annullare la prenotazione del credito e trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’esito delle verifiche per il recupero delle somme, con sanzioni e interessi;
- partecipazione del Gestore come litisconsorte necessario nei contenziosi tributari legati ai recuperi.
Aree idonee: nuove categorie, autorizzazioni più rapide e piattaforma nazionale
L’art. 2 del decreto ridisegna profondamente il quadro delle aree idonee previsto dal d.lgs. 190/2024.
Vengono introdotti gli articoli 11-bis e 11-ter, dedicati rispettivamente alle aree idonee su terraferma e in ambito marino.
Aree idonee su terraferma (art. 11-bis)
Il decreto amplia in modo significativo l’elenco delle superfici considerate idonee all’installazione di impianti rinnovabili, includendo:
- siti già occupati da impianti della stessa fonte (per rifacimenti o potenziamenti);
- aree industriali, cave e miniere dismesse;
- siti contaminati o con attività AIA;
- fasce adiacenti alla rete autostradale;
- parcheggi, edifici e superfici pertinenziali;
- invasi idrici e laghi di cava.
Una novità particolarmente rilevante riguarda gli impianti agrivoltaici, che vengono riconosciuti idonei se installati con moduli rialzati e compatibili con la continuità delle attività agricole.
Aree idonee a mare (art. 11-ter)
Per quanto riguarda l'ambiente marino, il decreto considera idonee:
- le aree individuate nei piani di gestione dello spazio marittimo;
- le piattaforme petrolifere dismesse e il relativo perimetro di due miglia nautiche;
- i porti, per installazioni fino a 100 MW, previo adeguamento del piano regolatore portuale.
Semplificazioni autorizzative
Per accelerare la realizzazione degli impianti, vengono introdotte procedure più snelle:
- il parere paesaggistico rimane necessario, ma non più vincolante;
- i tempi dei procedimenti nelle aree idonee sono ridotti di un terzo;
- per alcune tipologie di interventi minori (allegati A e B) non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica.
Una piattaforma digitale nazionale per monitorare aree e consumi
Il decreto istituisce anche una piattaforma digitale unica che raccoglierà dati territoriali, classificherà le aree idonee e monitorerà il consumo di Superficie Agricola Utilizzata destinata agli impianti rinnovabili.
Il sistema sarà interoperabile con quello già previsto dal d.lgs. 199/2021, consentendo una gestione più efficiente degli obiettivi di potenza rinnovabile fissati al 2030.
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