La sostituzione di una canna fumaria con un’altra di diametro maggiore lede o no il decoro architettonico?
In tema di decoro architettonico, la Corte di Cassazione ha affermato che «nel valutare l'impatto di un'opera modificativa sul decoro architettonico bisogna adottare un criterio di reciproco temperamento tra l'unitarietà originaria di linee e di stile, le menomazioni intervenute successivamente e l'alterazione prodotta dall'opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un'attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni ovvero alla visibilità delle alterazioni» (così Cass. 5722/2024, ma anche Cass. 16518/2023).
Tale criterio è stato recentemente ribadito dalla seconda sezione civile della Cassazione nella sentenza n. 12854/2025 (in allegato), che, in merito alla decisione di una Corte d’appello di considerare legittimo il raddoppio del diametro di una canna fumaria, ha precisato che tale Corte ha applicato correttamente i principi della Cassazione in tema di decoro architettonico.
Nella parte censurata, la sentenza della Corte d'appello recita: «Nel contesto di fatto del cortile, la sostituzione della canna fumaria con una canna allo stesso modo installata ma di diametro superiore - per consentire il passaggio di due tubature al posto dell'unica passante - ma comunque pari a quello dell'altra adiacente già esistente (...), sfugge all'immediato impatto visivo e neppure incide peggiorativamente, non potendosi ritenere, stante la compromissione già avvenuta dell'aspetto originario di tale parte di edificio, che possa tradursi in alcun significativo risvolto causativo di deprezzamento estetico ed economico».
La Cassazione conferma la decisione della Corte d'appello
Secondo la Cassazione, la Corte territoriale ha adottato il criterio affermato dalla suprema Corte, «poiché infatti non ha conferito rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un'attuale lesione del decoro architettonico, rispettivamente al degrado estetico prodotto dalle precedenti alterazioni oppure alla visibilità delle modificazioni attuali. Infatti, ha considerato il degrado estetico prodotto dalle precedenti alterazioni congiuntamente all’assenza di immediata visibilità delle modificazioni attuali».
Inoltre, aggiunge la Cassazione, «l’attribuzione di valore giuridico a una massima giurisprudenziale è sempre sorretta dallo sguardo vigile dell'interprete che deve oscillare costantemente tra formulazione della regola di diritto espressa dalla massima e la contemplazione del caso di specie che ne ha occasionato la formulazione: sotteso a Cass. 5722/2024 era il caso della trasformazione in portefinestre di due delle finestre delle quali era dotato l’edifico, a sinistra e a destra del pianterreno. Nel caso attuale si tratta (più modestamente) della sostituzione della canna fumaria con una di diametro maggiore. Nei limiti così delineati, l’apprezzamento del giudice di merito non si espone a rilievi in sede di giudizio di legittimità».
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