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Certificazione energetica, in Gazzetta i tre nuovi decreti attuativi della Legge 90/2013 [I TESTI UFFICIALI]

Le nuove procedure entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2015

giovedì 16 luglio 2015 - Redazione Build News

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Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio i tre decreti sull'efficienza energetica degli edifici tra cui la nuova procedura di certificazione indicata nelle  “Linee Guida per la certificazione energetica degli edifici” e i Requisiti prestazionali degli edifici, modificati rispetto al decreto 59/2009.

Con la firma del Ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi e dei Ministri Delrio, Galletti, Lorenzin, Madia e Pinotti, acquisite le valutazioni e le intese della Conferenza Unificata, si completa il quadro normativo in materia di efficienza energetica negli edifici. 

Il primo decreto è volto alla definizione delle nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione. 

DECRETO 26 giugno 2015 Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. (15A05198) (Suppl. Ordinario n. 39)

Un secondo decreto adegua gli schemi di relazione tecnica di progetto al nuovo quadro normativo, in funzione delle diverse tipologie di opere: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, riqualificazioni energetiche. 

DECRETO 26 giugno 2015 Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. (15A05199) (Suppl. Ordinario n. 39)

Con il terzo decreto, sono state aggiornate infine le linee guida per la certificazione della prestazione energetica degli edifici (APE). 

DECRETO 26 giugno 2015 Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. (15A05200) (Suppl. Ordinario n. 39)

Il nuovo modello di APE sarà valido su tutto il territorio nazionale e, insieme ad un nuovo schema di annuncio commerciale e al database nazionale dei certificati energetici (SIAPE), offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica. 

Con l’emanazione di questi provvedimenti si compie un passo importante verso l’incremento degli edifici ad energia quasi zero. Infatti, a partire dal 1 gennaio 2021 i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l’uso delle fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1 gennaio 2019. I tre provvedimenti entreranno in vigore il 1 ottobre 2015 e consentiranno così all’Italia di essere completamente in linea con le direttive europee in materia.


COSA CAMBIA?

Ora, il certificatore energetico per svolgere la propria funzione dovrà necessariamente valutare in modo più dettagliato rispetto al passato diversi aspetti che concorrono all’efficienza energetica del sistema edificio-impianto.

Per quanto concerne la prestazione energetica certificata, le nuove Linee Guida introducono una modifica sostanziale: oggi il valore di energia primaria globale certificato comprende i consumi per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria e, per il non residenziale, anche quelli dovuti all’illuminazione, espressi in kWh/m2|anno o kWh/m3|anno a seconda che la destinazione d’uso sia rispettivamente residenziale o non. Da luglio si dovrà utilizzare l’indice di prestazione energetica globale non rinnovabile, EPgl,nr, somma della energia primaria non rinnovabile utilizzata per la climatizzazione invernale, EPH, ed estiva, EPC, per la produzione di acqua calda sanitaria, EPW, per la ventilazione, EPV, e, nel caso del settore non residenziale, per l’illuminazione artificiale, EPL e per il trasporto di persone, EPT, quest’ultimo da intendersi come il fabbisogno di energia per ascensori e scale mobili e marciapiedi mobili.

Con l’introduzione dell’edificio di riferimento da parte del DM Requisiti minimi di fatto si perderanno i limiti assoluti di energia primaria, suddivisi per zona climatica e rapporto S/V, sostituiti da quelli costruiti sull’edificio di riferimento, per cui non ha più senso suddividere il valore certificato per m2 o m3 a seconda della destinazione d’uso, ma l’indice globale di energia primaria non rinnovabile sarà espresso solo in kWh/m2|anno.

LINEE GUIDA. Nello specifico, il decreto Linee Guida mette in luce interessanti contenuti e importanti novità nel panorama della certificazione energetica:
  1. Si modifica nuovamente il format dell’APE 2015 nella sua veste grafica, ma senza sostanziali cambiamenti negli indici di calcolo previsti all’interno della bozza precedente (leggi qui).

  2. L’entrata in vigore del decreto Linee Guida per la certificazione energetica è prevista a decorrere dal 1° ottobre 2015 (il termine originariamente previsto era 1° luglio, ma la lentezza nell'emanazione del decreto ha costretto a spostare, nella bozza diffusa, la data di entrata in vigore).

  3. Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Decreto, ENEA metterà a disposizione le informazioni relative alla determinazione della prestazione media degli edifici esistenti, richiesta sulla prima pagina dell’APE.

  4. Si semplifica lo schema di annuncio immobiliare per garantire una maggiore fruibilità agli utenti.

  5. Viene imposto l’obbligo alle regioni e alle province autonome di definire piani e procedure di controllo di almeno il 2% degli attestati depositati sul territorio in ogni anno solare. Le stesse regioni e le province autonome alimenteranno il SIAPE, la banca dati nazionale degli edifici, con i dati degli attestati relativi all’ultimo anno in corso entro il 31 marzo di ogni anno. Anche i cittadini potranno accedere ai dati presenti nel SIAPE.

  6. Gli eventuali aggiornamenti delle norme tecniche contenute nel Decreto, come le UNI TS 11300, si applicheranno decorsi 90 giorni dalla loro pubblicazione.
CERTIFICATORI AGGIORNATI. L'Art. 4 comma 3 del decreto impone chiaramente l'obbligo a tutti i software commerciali di generare, oltre all’APE, il tracciato informatico dei dati di input necessari per il calcolo della prestazione energetica degli edifici. Anche se le software house stanno aggiornando i loro prodotti, rendendoli conformi alle nuove Linee Guida e alle nuove UNI11300, è opportuno che i certificatori energetici che utilizzano questi software abbiano consapevolezza della rivoluzione nei procedimenti di calcolo delle prestazioni energetiche di edifici e impianti, perché essi dovranno sapere come fornire al sw: assunzioni di base, condizioni al contorno, profili dei carichi per la corretta applicazione e per la validazione di metodi per il calcolo sia delle prestazioni energetiche in regime dinamico degli edifici, sia della definizione dei carichi termici di progetto estivi e invernali", ecc.

REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI. Per i progettisti, e quindi anche per coloro che certificano edifici di nuova costruzione e per ristrutturazioni importanti, è stato emanato invece apposito decreto che sostituirà l'attuale DPR 59/09 per la determinazione dei requisiti minimi, il calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici (leggi qui).

In caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti minimi sono determinati con l'utilizzo dell'edificio di riferimento, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche; le classi non si basano più su classi ed indici predefiniti, ma su valori di volta in volta definiti in relazione alle caratteristiche dell'edificio che si sta progettando. In pratica l'edificio reale soggetto a certificazione APE, viene confrontato con lo stesso edificio se fosse dotato di involucro e impianti in base ai requisiti minimi fissati dalla legge 90. Per cui, l’edificio di riferimento avrà caratteristiche geometriche, ubicazione, orientamento, destinazione d’uso uguali all’edificio reale, ma caratteristiche termiche e parametri energetici di riferimento determinate dalla legge.

Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, e si opera la compensazione tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta on site, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato.

In caso di nuova costruzione, il progettista deve evidenziare i risultati della valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'utilizzo di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, i sistemi a fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore.

Vengono definite le tipologie di intervento e diversificati gli schemi per la relazione tecnica in caso di nuova costruzione, ristrutturazione rilevante o interventi di riqualificazione energetica.

Viene prevista la diagnosi energetica obbligatoria nel caso di ristrutturazione o nuova installazione di impianti termici con potenza termica nominale maggiore o uguale a 100 kW.

Il decreto introduce anche la definizione di edificio ad energia quasi zero (ZEB) nel rispetto della direttiva 2010/31/UE: entro il 31 dicembre 2018 gli edifici pubblici ed in generale dal 1 gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere edifici ad energia quasi zero.

Decreti e allegati
  • Decreto sull'adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
  • Decreto con schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici  
  • Decreto sull'applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
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