Spunta l'ennesima modifica al Codice Appalti nella legge 4 aprile 2025, n. 42 “Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile.
Nell'ambito del trattamento economico a favore del personale del Comparto difesa e sicurezza, l'articolo 11 di questa legge inserisce, all’articolo 136 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4, il seguente: «4-bis. In deroga all’articolo 45, comma 4, per le amministrazioni della difesa e della sicurezza, in considerazione della struttura gerarchica dei loro organi tecnici e della specificità delle retribuzioni rispetto alle altre amministrazioni, l’incentivo alle funzioni tecniche è corrisposto anche agli ufficiali superiori e agli ufficiali generali e gradi corrispondenti che svolgono le funzioni specificate nell’allegato I.10 ovvero dal corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice».
Una modifica al Codice anche nella Legge quadro ricostruzione post-calamità
Segnaliamo, inoltre, che un'ulteriore modifica al Codice Appalti è stata introdotta con l'articolo 7, comma 3 della Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità (Legge 18 marzo 2025, n. 40), pubblicata sulla GU n. 76 del 1 aprile ed entrata in vigore il 2 aprile. All’articolo 221, comma 4, del decreto legislativo n. 36/2023, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f-bis) in relazione alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, dettare indicazioni, approvare buone pratiche e promuovere la diffusione dei dati e delle informazioni nell’ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione».