Il Ministero istante ha indetto un concorso di progettazione in due gradi ai sensi degli articolo 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e dell'articolo 24 del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici, da finanziare nell'ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).
L'Istante rappresenta di dover procedere alla liquidazione di un premio in favore di un soggetto non titolare di partita IVA, iscritto all'albo degli architetti dal 2018 e alla cassa nazionale «ai soli fini contributivi figurativi», domiciliato all'estero ove lavora stabilmente come dipendente.
Inoltre, l'Istante precisa che il soggetto in questione dichiara di «''non svolgere prestazioni di lavoro autonomo con carattere di abitualità'', e che non ha ''fruito nell'anno ai fini contributivi, della franchigia di € 5.000 prevista dall'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269».
I chiarimenti del Fisco sul trattamento fiscale del premio
In merito al trattamento fiscale del premio, l'Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 266 del 21 ottobre 2025 (in allegato), ha precisato che il premio di un concorso di progettazione pubblica, anche se percepito da un professionista domiciliato all'estero e privo di partita Iva, è reddito di lavoro autonomo soggetto a ritenuta del 30% se corrisposto da un ente italiano.
“L'articolo 5 del d.P.R. n. 633 del 1972, al comma 1, dispone che l'esercizio di arti e professioni si concretizza quando venga svolta una attività di lavoro autonomo con carattere di abitualità, ancorché non esclusiva, e professionalità, a prescindere dall'ammontare dei corrispettivi percepiti. Come chiarito nella risoluzione 15 luglio 2020, n. 41/E, «In linea generale, i requisiti di professionalità e abitualità sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo; mentre non si realizzano solo nei casi in cui vengano posti in essere atti economici in via meramente occasionale».
Nel caso di specie, non sembra sussistere il carattere dell'abitualità. Conseguentemente, la prestazione occasionale deve essere considerata fuori dal campo di applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto soggettivo e il professionista non deve emettere fattura nei confronti dell'Istante”, precisa il Fisco.
“Tenuto conto dell'assenza del presupposto soggettivo, non è stato oggetto di esame il presupposto territoriale, la cui valutazione, pertanto, esula dalla presente risposta.
Da ultimo, non è possibile fornire chiarimenti in merito alla debenza da parte del professionista del contributo obbligatorio alla cassa professionale, esulando tale fattispecie dalle competenze della Scrivente”, conclude l'Agenzia delle Entrate.