Riconoscere, in coerenza con il principio solidaristico di cui all’articolo 2 della Costituzione, benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale.
È questa la finalità della legge 15 aprile 2025, n. 63 (in allegato), di grande attualità anche per il ricordo ancora vivido della tragedia del crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto del 2018 e che provocò 43 vittime.
Fondo in favore dei familiari delle vittime
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio ed entrata in vigore il 6 maggio, la legge n. 63/2025 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione pari a 7 milioni di euro per l’anno 2025 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, destinato a iniziative di solidarietà in favore dei familiari delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell’articolo 4.
Le risorse sono destinate alla corresponsione di una speciale elargizione in favore dei membri della famiglia, individuati ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge, per ciascuna vittima dell’evento dannoso. L’elargizione è cumulabile con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.
Individuazione degli eventi dannosi
L'art. 4 della legge stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli eventi dannosi, derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, verificatisi tra la data del 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore della presente legge. Gli eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge che rientrano nell’ambito di applicazione di cui al primo periodo sono individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’evento medesimo”.
Con i suddetti decreti “sono altresì definiti, per ciascun evento:
a) i soggetti che hanno diritto ai benefici della presente legge, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 3;
b) l’elargizione spettante ai membri della famiglia, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 2, comma 4;
c) le modalità di corresponsione dell’elargizione di cui alla lettera b) del presente comma, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all’articolo 2, comma 1;
d) le ulteriori iniziative di solidarietà sociale di cui all’articolo 2, comma 3, nel rispetto del limite delle risorse disponibili sul fondo di cui all’articolo 2, comma 1”.
I decreti possono individuare, nei limiti delle risorse del fondo, eventuali ulteriori iniziative di solidarietà sociale in favore dei familiari delle vittime, incluse misure integrative di sostegno al reddito, nelle more del collocamento a riposo, per famiglie in condizioni di bisogno, sentite le associazioni rappresentative dei familiari delle vittime, laddove presenti. A tali fini, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione a titolo gratuito, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
I soggetti beneficiari e quelli esclusi
L'articolo 3 della legge dispone che hanno diritto ai benefici:
a) il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle di colui che abbia perso la vita in conseguenza degli eventi dannosi di cui all’articolo 4 della presente legge nonché l’altra parte dell’unione civile ovvero la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva ai sensi dell’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76;
b) i parenti o affini che risultino fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l’evento;
c) chiunque subisca un’invalidità permanente superiore al 50 per cento per effetto delle lesioni riportate in conseguenza degli eventi dannosi di cui all’articolo 4.
Sono esclusi dai benefici coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi medesimi ovvero abbiano concorso alla commissione di reati a questi connessi, ai sensi dell’articolo 12 del codice di procedura penale.
Assunzioni dirette
I soggetti beneficiari godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.
Borse di studio
È autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025 per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime degli eventi dannosi individuati ai sensi dell’articolo 4 della legge per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.
Cittadinanza italiana
Allo straniero coniuge o all’altra parte dell’unione civile ovvero alla persona stabilmente convivente secondo i criteri di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, nonché ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle di vittime degli eventi dannosi di cui all’articolo 4 della legge, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, può essere concessa la cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza.
Copertura finanziaria
Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 7,1 milioni di euro per l’anno 2025 e a 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.