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Edilizia, chiarimenti dalla CNCE sull'applicazione del CCNL

Le imprese che operano nell'edilizia devono necessariamente applicare i contratti collettivi nazionali di riferimento

venerdì 27 ottobre 2017 - Redazione Build News

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Le imprese che operano nell'edilizia devono necessariamente applicare i contratti collettivi nazionali di riferimento. Lo ha ribadito la Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili (Cnce) in una nota del 23 ottobre, fugando ogni dubbio su applicazioni anomale di Ccnl diversi da quelli nazionali dell'edilizia che alterano completamente gli equilibri e la concorrenza degli operatori sul mercato e danneggiano, nel contempo, tutti coloro che operano nel rispetto delle norme.

Come ribadito più volte anche dall’Anaepa (Associazione nazionale artigiani dell'edilizia), la corretta applicazione dei Ccnl e il rispetto degli obblighi da essi scaturenti sono i pilastri di una corretta concorrenza sul mercato per tutti gli appalti di lavori pubblici e privati.

Richiamando la nota del Ministero del Lavoro del 24 marzo 2015 e l'art.30, co.4 del Codice Appalti (D.Lgs. n.50/2016), la Cnce ha chiarito che le imprese che operano nell'edilizia e che svolgono lavorazioni merceologicamente riconducibili a tale attività, devono applicare il contratto collettivo dell'edilizia che, peraltro, come noto, deve essere quello promanante dalle parti sociali comparativamente più rappresentative al livello nazionale. Il possesso di tale requisito è condizione ai fini della regolarità e del corretto operare sul mercato nella leale competitività tra le imprese.

Nel comunicato si evidenzia inoltre l’obbligatorietà dell’iscrizione dei lavoratori in Cassa Edile ai fini dell’ottenimento del Durc, quale corollario dell'applicazione del contratto collettivo dell'edilizia e ribadito da molte pronunce normative, di prassi e di giurisprudenza (Ministero del Lavoro n.18/2012; interpello Ministero del Lavoro n. 56/2008; nota del Ministero del Lavoro 6/11/2009; per i lavori pubblici D.Lgs.n. 50/2016 art.105; per i lavori privati T.U. Sicurezza D.Lgs.n. 81/2008 art. 90; Parere precontenzioso Anac n. 6 del 4 febbraio 2015; Deliberazione Avcp n. 91 del 2007; Sentenze Cass.Civ. n. 6869/2012 e n. 1604/2015; Ordinanza Cass.Civ.n.10140/2014).

Va ricordato, infine, che dall'obbligo di iscrizione in Cassa Edile e dall'obbligo di effettuare i relativi versamenti deriva che la regolarità contributiva deve essere attestata per le imprese edili anche dalle Casse Edili, oltre che da Inps e Inail (DM 30 gennaio 2015).

Per tale ragione – sottolinea la Cnce - qualora pervengano richieste di Durc da imprese edili che non risultino essere regolarmente iscritte presso le Casse Edili territorialmente competenti, dovrà procedersi alla segnalazione di irregolarità ai fini del rilascio del Durc on line. (fonte: Anaepa Confartigianato)

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