La Federazione FINCO (Federazione Industrie, Prodotti, Impianti, Servizi e Opere Specialistiche per le Costruzioni) torna a ribadire la propria posizione sul tema dell’obbligo di iscrizione alle Casse Edili per le imprese che non operano nel comparto edilizio.
La questione è stata nuovamente chiarita con l’Interpello n. 4 del 17 ottobre 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che ha stabilito in modo esplicito che “per le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile è previsto solo l’obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell’ambito del cantiere, ma non l’obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile o Edilcassa”.
Una conferma attesa: niente iscrizione per le imprese non edili
Il pronunciamento ministeriale si inserisce nel solco di precedenti orientamenti già espressi con gli interpelli n. 56/2008 e n. 18/2012, che avevano chiarito come l’obbligo di iscrizione alle Casse Edili valga solo per le imprese che operano prevalentemente in edilizia.
Già nel 2012, infatti, era stato ribadito che “l’esonero dall’iscrizione alla Cassa edile risulta strettamente collegato all’attività svolta dall’impresa e dallo specifico settore in cui la stessa opera”, coerentemente con la natura contrattuale e settoriale di tali enti.
Anche la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9803 del 26 maggio 2020, aveva confermato questa interpretazione, precisando che l’obbligo di iscrizione sussiste esclusivamente per le imprese che svolgono in concreto attività edile prevalente.
FINCO: “Stop alle interpretazioni arbitrarie”
Per FINCO, l’Interpello 4/2025 arriva in un momento opportuno, ponendo un freno a interpretazioni che la Federazione definisce “ingiustificate e invasive” da parte di alcune Casse Edili, le quali – si legge nella nota – “in regime di monopolio, hanno nel tempo esteso impropriamente la propria sfera di competenza a danno delle imprese non edili”.
La Federazione sottolinea come tali enti, pur essendo di diritto privato, esercitino oggi funzioni pubbliche in regime di monopolio, con un approccio che penalizza la concorrenza e crea distorsioni di mercato.
Il DURC di congruità resta obbligatorio
Alla luce dell’Interpello, le Casse Edili e le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità anche alle imprese non iscritte, senza imporre l’obbligo di adesione.
Resta invece a carico delle imprese il pagamento dei costi del servizio di rilascio del DURC, per i lavori edili eventualmente svolti nei cantieri.
Verso un sistema pubblico e digitale
FINCO auspica infine una revisione complessiva del sistema, proponendo che anche INPS e INAIL – o altri soggetti pubblici – possano rilasciare il DURC di congruità della manodopera, attraverso una piattaforma digitale, pubblica e trasparente.
Una soluzione che garantirebbe maggiore equità e semplificazione, in particolare nei casi in cui le imprese applichino contratti diversi da quello edile, ma pertinenti alle attività svolte in cantiere.
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