È approdato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio il “Decreto Infrastrutture” (LEGGI TUTTO), cioè il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73 “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”.
Il DL, già presentato alla Camera dei Deputati per l’iter di conversione in legge, entra immediatamente in vigore.
Ponte sullo Stretto
Composto da 17 articoli suddivisi in 7 Capi, il provvedimento all'articolo 1 introduce disposizioni urgenti per l’avvio delle cantierizzazioni relative al Ponte sullo Stretto di Messina.
Modifiche al Codice Appalti
L'articolo 2 apporta alcune modifiche al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In particolare, le principali modifiche al Codice Appalti concernono gli incentivi per le funzioni tecniche (art. 45, comma 4), la somma urgenza (artt. 140 e 140-bis), le procedure derogatorie in situazioni di emergenza (art. 225-bis) e modifiche al Codice della protezione civile - D.Lgs. n. 1/2018 (nuovo art. 46-bis).
Revisione prezzi
L'articolo 9 contiene disposizioni urgenti in materia di revisione prezzi. Ai contratti di lavori affidati sulla base di documenti iniziali di gara, redatti ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che non abbiano avuto accesso ai Fondi di cui all’articolo 26, comma 4, lettere a) e b), comma 6 -quater e comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applicano, ai fini della revisione prezzi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 1, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 4 del 2022, nonché a quanto stabilito nelle clausole contrattuali e nei documenti iniziali di gara, le disposizioni di cui all’articolo 60 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a condizione che, ferma la necessità di garantire la copertura delle voci di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), dell’allegato I.7 al medesimo codice, siano rispettati contemporaneamente i seguenti criteri:
a) le voci del quadro economico di ciascun intervento relative ad imprevisti risultino coerenti con la soglia di cui all’articolo 5, comma 2, dell’Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023;
b) risulti disponibile il 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento, e tali risorse siano iscritte tra le somme a disposizione della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera e), numero 6), dell’Allegato I.7 al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
Modifiche al Testo Unico Rinnovabili
L'articolo 13 del DL Infrastrutture reca disposizioni in materia di accelerazione degli investimenti nel settore delle energie rinnovabili. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi riguardanti l’energia da fonti rinnovabili delineati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) per l’anno 2030, nonché l’attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all’articolo 12 del “Testo Unico Rinnovabili” cioè del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sono apportate alcune modificazioni.
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