L'Autorità nazionale anticorruzione, con l'Atto a firma del Presidente del 9 settembre 2025 (in allegato), ha espresso forti criticità sulla gestione delle procedure di affidamento diretto di tre incarichi di progettazione per la riqualificazione del territorio comunale di Gamberale, in Abruzzo.
Approssimazioni procedimentali
“In primo luogo”, ha osservato l'Anac, “si conferma la non esaustività della categoria di progettazione assunta in sede di conferimento degli incarichi (Parchi urbani, Parchi ludici attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane) - laddove gli interventi oggetto della progettazione risultano afferenti principalmente ad opere stradali e di opere di regimazione delle acque superficiali e solo in minima parte ad arredo urbano”, aggiungendo che “l’unificazione delle progettazioni all’interno di un’unica categoria pare confermare il ricorrere di approssimazioni procedimentali da parte della Stazione appaltante che - oltre ad avere ripercussioni sulla stima del corrispettivo della progettazione - potrebbe incidere altresì sul possesso della capacità tecnica e professionale dei progettisti”.
Documenti mancanti
Inoltre, “sono emersi margini di approssimazione, tenuto conto che non risulta prodotta la documentazione riguardante le verifiche, che si assumono svolte dal Comune sul possesso dei requisiti generali, e che, in riferimento alla comprova del ‘possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento’, non sono stati prodotti specifici riscontri documentali in merito alle verifiche svolte, a corredo delle dichiarazioni acquisite e dei curricula”.
Altre criticità
Infine, l'Autorità ritiene “contestabile la decisione del Comune di suddividere la progettazione dei lavori di riqualificazione del territorio comunale in tre diversi incarichi, senza riscontrare specifiche esigenze tecniche, a fronte dell’identità della categoria di progettazione assunta, del grado di complessità e della ridotta dimensione del territorio, confermando il carattere unitario degli interventi e della conseguente progettazione. Ciò in relazione al venire in rilievo della violazione del divieto di artificioso frazionamento dell’appalto, che ha consentito di utilizzare lo strumento dell’affidamento diretto per ciascuno degli affidamenti, laddove il cumulo degli importi dei vari incarichi avrebbe determinato, senz’altro, il superamento della soglia prevista di rilevanza europea”.