Il decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, cd Infrastrutture, ora in sede di conversione alla Camera dei Deputati, contiene una norma, l’articolo 2, comma 1, lett. a), che introduce – a regime – la possibilità di erogare gli incentivi per funzioni tecniche anche ai dirigenti, deroga prevista finora solo per le opere PNRR.
Con una nota (in allegato), l'ANCI coglie l’occasione di questa novella normativa per ricostruire l’istituto degli incentivi alle funzioni tecniche alla luce anche dei recenti indirizzi interpretativi e giurisprudenziali dell’ANAC e delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
Il nuovo Codice dei contratti (D.lgs. n. 36/2023)
L’art.45 del D.lgs. 36/2023 disciplina l’erogazione degli incentivi per lo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all’allegato 1.10 al Codice prevedendo, al comma 2, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziare, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale e per le finalità indicate al comma 5 del medesimo articolo, ovvero acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, attività di formazione/specializzazione del personale o copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria dello stesso.
La finalità dell’istituto, dunque, è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni.
Il “Correttivo” (D.lgs. n. 209/2024)
La norma è stata, nel tempo, oggetto di successive modifiche. In particolare, il d.lgs. n. 209/2024, cd correttivo, è intervenuto sia sull’ambito dei soggetti ai quali possono essere riconosciuti gli incentivi sia sull’ambito oggettivo di applicazione dell’incentivo stesso.
Per quanto attiene all’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 45, il correttivo ha sostituito la parola “dipendenti” con la parola “personale” (ed anche “propri dipendenti” con “proprio personale”) e ha soppresso il divieto di erogare incentivi al personale con qualifica dirigenziale. Pertanto, nell’ambito dei destinatari degli incentivi, rientrano ora anche le figure dirigenziali, che sono, certamente, “personale proprio” dell’Ente. Si evidenzia, infine, che i destinatari degli incentivi non possono che essere unità di personale che hanno un rapporto di lavoro dipendente con l’Amministrazione.
Per quanto riguarda, invece, l’ambito oggettivo di applicazione dell’incentivo, il decreto correttivo ha integrato l’Allegato I.10, che contiene l’elencazione tassativa delle attività tecniche per le quali è prevista la corresponsione degli appositi incentivi per funzioni tecniche, considerando fra le attività tecniche incentivabili anche il “coordinamento dei flussi informativi”, e quindi comprendendo fra i soggetti destinatari il personale che svolge detti compiti. La modifica introdotta ha la sua ratio nelle novità apportate al Codice dei contratti in materia di digitalizzazione e nella necessità di coordinarne il processo di applicazione.
Alla luce, dunque, delle modifiche introdotte dal decreto correttivo, dal 1° gennaio 2025 le attività che possono essere remunerate sono le seguenti: programmazione della spesa per investimenti; responsabile unico del progetto; collaborazione all’attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento); redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; redazione del progetto esecutivo; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; verifica del progetto ai fini della sua validazione; predisposizione dei documenti di gara; direzione dei lavori; ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere); coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; direzione dell’esecuzione; collaboratori del direttore dell’esecuzione; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; collaudo tecnicoamministrativo; regolare esecuzione; verifica di conformità; collaudo statico (ove necessario); coordinamento dei flussi informativi.
Il DL Infrastrutture (DL n. 73/2025)
Infine, il DL n. 73/2025, cd. Infrastrutture, è ulteriormente intervenuto sull’articolo 45 del Codice prevedendo la possibilità di erogare gli incentivi per funzioni tecniche anche ai dirigenti. In particolare, Il comma 1, lett. a), dell’articolo 2, stabilisce che, in deroga al regime di onnicomprensività, l’incentivo del 2% per i dipendenti pubblici che si occupano di programmazione e progettazione degli appalti può essere riconosciuto anche ai dirigenti.
In sede di verifica della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e legali, inoltre, le Amministrazioni che erogano gli incentivi al personale con qualifica dirigenziale sono tenute a trasmettere al collegio dei revisori dei conti, al collegio sindacale e agli uffici centrali di bilancio, le informazioni relative all’ammontare degli importi annualmente corrisposti e il numero dei beneficiari.
Indicazioni operative ANAC
Con il Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio il 7 maggio 2025, l’ANAC ha fornito indicazioni applicative riguardo agli incentivi per funzioni tecniche dopo l’approvazione del Correttivo al Codice.
In particolare, l’Autorità ha precisato che “gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico” e che “le attività tecniche che possono costituire oggetto di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente quelle indicate all’Allegato I.10 al Codice”.
L’elenco delle attività riportate nell’Allegato I.10, infatti, è da considerarsi tassativo in quanto gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, quindi, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge. Con le modifiche introdotte dal cd Correttivo, la corresponsione dell’incentivo spetta anche al personale dirigenziale, “da intendersi incluso nella più ampia categoria del “personale proprio” dell’Amministrazione destinatario dell’incentivo, mentre non può essere riconosciuto ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti, in quanto soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro di diversa natura rispetto al lavoro dipendente e non contemplati dalla norma (avente carattere tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva) quali destinatari dell’incentivo”.
Per quanto attiene alle modalità di corresponsione degli incentivi e i criteri di riparto, l’Autorità precisa che gli incentivi per le funzioni tecniche vengono corrisposti dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario dell’incentivo. Inoltre, nel caso di erogazione degli incentivi al personale dirigenziale, l’ANAC indica che, “al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, sarà il dirigente/responsabile di servizio diverso da quello che ha svolto l’attività incentivabile, appositamente individuato dall’Amministrazione competente, sentito il RUP, ad accertare e attestare le specifiche funzioni tecniche svolte”. Inoltre, il Comunicato specifica che l’incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale; tale limite è aumentato del 15 per cento per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’articolo 43 del Codice.
Infine, l’Autorità evidenzia che non è più necessaria l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, in quanto il Correttivo dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti. Tuttavia, sottolinea l’ANAC, “rimane ferma la necessità che la definizione dei criteri di riparto sia fatta mediante un atto a valenza generale. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.
Sezione Regionale di controllo per la Liguria - deliberazione n. 56/2025/PAR: incentivi non erogabili per Ragioneria e Ufficio del personale
La Sezione Regionale di controllo per la Liguria della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 56/2025/PAR, è intervenuta sulla corresponsione degli incentivi alle funzioni tecniche. In particolare, la Corte, dopo una breve disamina dell’istituto, evidenzia che, pur riconoscendo il recente ampliamento soggettivo e oggettivo dell’ambito applicativo dell’art. 45 del Codice dei contratti, la finalità della norma resta quella di valorizzare le professionalità tecniche interne all’amministrazione in relazione diretta con le fasi di affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture. Restano quindi escluse le attività puramente amministrative o contabili, anche se complesse, che non hanno un carattere tecnico. In tal senso, la deliberazione richiama il parere n. 196/2023/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana.
La Sezione, dunque, “non ritiene sia possibile includere tra i beneficiari dell'incentivo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, modificato ed integrato dall’art. 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, anche i dipendenti del servizio personale e finanziario che si occupano della materiale liquidazione dell'incentivo, attività intesa quale fase ultima ma non costitutiva del procedimento”.
Sezione Regionale di controllo per la Lombardia - deliberazione n. 120/2025/PAR: discrezionalità sui tempi di liquidazione
La Sezione Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, nella deliberazione n. 120/2025/PAR interviene sui tempi di liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche, analizzando se la regolamentazione interna (regolamento o atto generale) possa scandire termini diversi dalla relativa disciplina.
In particolare, la delibera esamina la legittimità di un regolamento provinciale che stabilisce tempi anticipati di corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche previste dall’art. 45 del D.lgs. 36/2023, anche prima della conclusione dell’opera, in particolare per attività che si esauriscono nella fase di progettazione.
La Sezione conclude la sua analisi affermando che “la definizione dei tempi di erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023 rientra nella discrezionalità e nell’autonomia regolamentare del singolo ente interessato, ferma restando la necessità che la relativa liquidazione sia preceduta dal puntuale accertamento, a cura degli organi preposti, circa l’effettivo svolgimento delle specifiche attività incentivate dalla legge”.
Sezione Regionale di controllo per la Lombardia - deliberazione n. 128/2025/PAR: incentivi tecnici anche per il personale in house
La Sezione Regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei Conti, nella deliberazione n. 128/2025/PAR interviene sulla possibilità di coinvolgere il personale della propria società in house nello svolgimento di funzioni tecniche di cui all’allegato I.10 relativamente ad affidamenti a soggetti terzi (e quindi non alla società in house) e sulla possibilità di erogare incentivi.
La Corte chiarisce che è legittimo per una PA avvalersi di personale della propria società in house per lo svolgimento di funzioni tecniche relative a procedimenti di affidamento a terzi in quanto tale collaborazione è coerente con i principi di buon andamento, economicità ed efficienza sanciti dall’art. 97 della Costituzione e dall’art. 1 del Codice contratti.
Inoltre, la Corte afferma che è possibile erogare gli incentivi per funzioni tecniche anche ai dipendenti della società in house, se coinvolti nel procedimento di gara riconoscendo che il dettato dell’art. 45 del Codice può essere esteso, in senso funzionale, anche al “personale proprio” delle società in house.
La Corte, nell’ammettere il coinvolgimento del personale delle società in house per funzioni tecniche relative a gare e nel consentire l’attribuzione degli incentivi anche a tale personale, richiede che ciò avvenga solo nell’ambito di affidamenti a terzi e secondo criteri chiari, condivisi e non duplicativi.
Così, infatti, la delibera:
“1. Una Pubblica Amministrazione può coinvolgere il personale della propria società in house per lo svolgimento delle funzioni tecniche nell’ambito di un procedimento di affidamento a terzi, ai sensi dell’art. 45 e dell’Allegato I.10 del d.lgs. n. 36/2023;
2. A fronte di ciò, l’erogazione dei correlati incentivi per funzioni tecniche può avvenire sia nei confronti del personale dell’Amministrazione, sia nei riguardi del personale della società in house;
3. Ai fini di una legittima erogazione dei suddetti incentivi, occorre comunque che:
a) l’attività collaborativa svolta dal personale della società in house abbia luogo esclusivamente nell’ambito di procedure di affidamento a terzi, ex art. 45, comma 2 cit.;
b) l’Amministrazione e la società in house definiscano in maniera puntuale i presupposti di attività e l’ambito di inserimento dei dipendenti della società stessa, nonché le modalità di corresponsione degli incentivi suddetti, anche allo scopo di impedire qualunque forma di ulteriore - doppia - remunerazione ai dipendenti societari, in via aggiuntiva rispetto all’art. 45 cit.;
c) restino fermi sia i limiti dell’accantonamento effettuato dall’Amministrazione, sia i criteri di ripartizione ex art. 45, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 36/2023”.