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Infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone: pubblicato nuovo decreto del MIMS

Le disposizioni e specificazioni tecniche del nuovo decreto 18/06/2021 n. 172 si applicano agli impianti a fune in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, effettuato con funivie, funicolari, sciovie a fune alta e bassa e slittinovie

venerdì 25 giugno 2021 - Redazione Build News

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Sul portale del MIMS (Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) è pubblicato il Decreto 18/06/2021, n. 172 che approva le disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone contenute nell’Allegato Tecnico.

Le disposizioni e specificazioni tecniche si applicano agli impianti a fune in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, effettuato con funivie, funicolari, sciovie a fune alta e bassa e slittinovie.

Le disposizioni e le specificazioni contenute nell’Allegato Tecnico al presente decreto costituiscono l’articolazione in forma organica delle norme europee, integrate con le norme nazionali vigenti in materia.

Gli impianti realizzati in conformità alle disposizioni ed alle specificazioni contenute nell’Allegato Tecnico al presente decreto si presumono conformi ai requisiti essenziali di cui all’Allegato II del Regolamento (UE) 2016/424.

I progetti degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone, elaborati secondo il Regolamento (UE) 2016/424 e presentati alle competenti Amministrazioni successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono redatti in conformità alle disposizioni e prescrizioni contenute nell’Allegato Tecnico del presente decreto, fatto salvo quanto disposto dall’art. 1, comma 4, del presente decreto.

È abrogato il decreto dirigenziale 16 novembre 2012 concernente «Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone » a far data dalle disposizioni del successivo art.5 del presente decreto.

Entro tre anni dall’entrata in vigore del decreto, le disposizioni e le prescrizioni di cui all’art. 1, comma 1, del decreto sono sottoposte a verifica al fine di accertare l’eventuale necessità di aggiornamento o revisione.

Il decreto – IN ALLEGATO - entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

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