Con la Risoluzione n. 29 del 10 marzo 2017, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle cause di revoca del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ATECO 28), disciplinato dall'articolo 18 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116.
In particolare, la risoluzione precisa che, in caso di cessione di un carrello e non della relativa attrezzatura magnetica, dovrà essere restituita solo la quota di credito relativa a tale carrello, nel caso in cui l'attrezzatura magnetica, oltre che dotata di propria funzionalità rispetto al carrello ceduto, rispetti tutti i requisiti fissati dalla norma. In tal caso, infatti, la predetta attrezzatura magnetica va considerata, a tutti gli effetti, come un bene autonomo rispetto al carrello elevatore medesimo.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che l’indebita fruizione del beneficio può, in presenza di precise condizioni, essere limitata a una sola parte dell’investimento agevolato.