La recente approvazione della Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199 del 30 dicembre 2025) ha introdotto modifiche sostanziali al regime fiscale degli intermediari finanziari. Al centro dell'intervento legislativo si trova la gestione delle svalutazioni dei crediti verso la clientela, un tema che incide direttamente sulla solidità e sulla capacità di erogazione del credito, motore fondamentale per il comparto dell'edilizia. Il legislatore ha scelto di modulare il principio della deducibilità integrale per bilanciare le esigenze di gettito dello Stato con l'approccio prudenziale richiesto dalle normative europee.
Il modello Expected Credit Loss (ECL) e i tre stadi del rischio
Il passaggio dal vecchio modello delle perdite subite (Incurred loss) a quello delle perdite attese (Expected credit loss) ha segnato una svolta nella contabilità bancaria. Secondo i principi internazionali IFRS 9, la valutazione del rischio si articola oggi su tre livelli progressivi:
- Primo stadio: riguarda i crediti che non presentano un aumento significativo del rischio rispetto al momento dell'iscrizione iniziale; la perdita è stimata su un orizzonte di dodici mesi.
- Secondo stadio: si attiva in presenza di un aumento significativo del rischio; in questo caso la valutazione della perdita è estesa all'intera durata residua del credito.
- Terzo stadio: rappresenta la fase di effettivo deterioramento del credito, con valutazione della perdita sull'intera durata del rapporto.
La stretta sulla deducibilità Ires e Irap per il prossimo quadriennio
La novità più rilevante della manovra riguarda il differimento della deduzione fiscale per le perdite appartenenti ai primi due stadi di rischio. Sebbene contabilmente queste svalutazioni restino voci di costo immediate nel conto economico, la loro rilevanza ai fini fiscali subisce un rallentamento temporaneo.
Deroga alla deducibilità integrale: per i periodi d'imposta dal 2026 al 2029, le svalutazioni del primo e secondo stadio non sono più deducibili interamente nell'esercizio di competenza.
Ripartizione in quote costanti: la deduzione avverrà in cinque quote costanti, ovvero nell'esercizio di iscrizione in bilancio e nei quattro successivi.
Finalità della misura: l'obiettivo è evitare che l'approccio estremamente prudenziale imposto dai principi contabili riduca eccessivamente la base imponibile Ires e Irap nel breve termine.
Inapplicabilità della trasformazione in credito d'imposta (DTA)
Per garantire l'efficacia della manovra, il legislatore ha previsto un vincolo stringente riguardante le attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets). Normalmente, il sistema consente di trasformare le maggiori imposte pagate a causa di disallineamenti fiscali in crediti d'imposta utilizzabili. Tuttavia, la Legge di Bilancio 2026 stabilisce quanto segue:
- Blocco della trasformazione: le DTA derivanti dal differimento delle svalutazioni crediti per il periodo 2026-2029 non possono essere trasformate in crediti d'imposta.
- Inapplicabilità del regime ordinario: viene espressamente derogata la disciplina del Dl n. 225/2010 per evitare di neutralizzare l'impatto finanziario della nuova norma sulla deducibilità.
Calcolo degli acconti e decorrenza delle norme
Le nuove disposizioni hanno un impatto immediato anche sulla pianificazione dei flussi di cassa degli intermediari. La norma prevede infatti una clausola specifica per il calcolo delle imposte correnti:
- Determinazione dell'acconto: per il periodo d'imposta 2026, l'acconto dovuto dovrà essere calcolato assumendo come base l'imposta che risulterebbe applicando già le nuove regole di deducibilità pro quota.
- Orizzonte temporale: la misura ha carattere temporaneo e si esaurirà con il periodo d'imposta 2029, riportando (salvo ulteriori proroghe) il sistema al regime di deducibilità integrale tipico del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
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