“Per i contribuenti che effettuano interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, la normativa tributaria attuale prevede una detrazione Irpef delle spese sostenute, disciplinata dall’articolo 16-bis - comma 1, lettera e) del Tuir (detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio). Per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2025, a tale agevolazione si è aggiunta la detrazione del 75% prevista dall’articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020 (detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche)”.
Lo ricorda l'Agenzia delle Entrate nella versione di febbraio 2026 della guida “Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità”, che recepisce le ultime novità introdotte dalla Legge di bilancio 2026.
La detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio
“Con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2025, per le spese agevolate sostenute dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2033, per interventi di recupero del patrimonio edilizio, i contribuenti possono usufruire di una detrazione Irpef del 30% (art. 16-bis del Tuir, comma 3-ter), fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
La stessa legge di bilancio 2025, tuttavia, attraverso la modifica dell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013, ha previsto percentuali più elevate per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027. Dopo l’ulteriore rettifica del medesimo articolo 16, avvenuta con la legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025), la detrazione è attualmente pari al:
▪ 36% delle spese sostenute negli anni 2025 e 2026, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Tale detrazione è elevata al 50% se le stesse spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
▪ 30% delle spese sostenute nell’anno 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Tale detrazione è elevata al 36% se le stesse spese sono sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
▪ quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi)
▪ i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con necessità di sostegno intensivo, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona con disabilità.
La detrazione è prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità. Non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione l’acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse. Per questi beni, comunque, è già prevista la detrazione Irpef del 19%, in quanto rientranti nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:
▪ la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione
▪ la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Tutte le indicazioni utili per usufruire della detrazione (per esempio, l’obbligo di pagare le spese con bonifico, quello di ripartire la detrazione in dieci anni) sono illustrate nella guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” consultabile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “l’Agenzia informa”.
La detrazione del 75%
La legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha introdotto una specifica agevolazione per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Prevista inizialmente solo per l’anno 2022, l’agevolazione è stata poi prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2026, pertanto, non è più possibile richiederla. Consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in:
▪ cinque quote annuali, per le spese che sono state effettuate entro il 31 dicembre 2023
▪ in dieci quote annuali di pari importo, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 (articolo 4-bis, commi 4 e 5, della legge 67/2024).
In caso di decesso del contribuente che ha sostenuto le relative spese o di cessione dell’immobile oggetto di intervento, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce. In caso di cessione, quindi, il contribuente che ha sostenuto la spesa può continuare a fruire delle quote di detrazione non utilizzate.
La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
▪ 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno
▪ 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari
▪ 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
Con l’entrata in vigore delle novità introdotte del decreto legge n. 212/2023 (articolo 3), a partire dal 30 dicembre 2023 l’agevolazione spetta solo per la realizzazione in edifici esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Per poter richiedere la detrazione è obbligatorio munirsi di asseverazione rilasciata da tecnici abilitati, che attesti il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. Inoltre, per tali interventi non è più possibile cedere il credito o avere lo sconto in fattura ed è richiesta l’effettuazione dei pagamenti con le stesse modalità previste per le spese di cui all’articolo 16-bis del Tuir (bonifico parlante).
Infine, dal 1° gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022).”