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Marcatura CE Porte Esterne e Portoni Tagliafuoco: nota informativa di ACMI

Sul mercato circolano offerte e proposte d’ordine per la fornitura di Portoni EI2 120 in cui si dichiara che, per misure oltre le dimensioni di applicazione estesa, non sarà rilasciata DoP né apposta marcatura CE sul prodotto fornito

lunedì 16 dicembre 2019 - Redazione Build News

L'Associazione Acmi ha ricevuto informazione che sul mercato stanno circolando offerte e proposte d’ordine per la fornitura di Portoni EI2 120 in cui si dichiara che, per misure oltre le dimensioni di applicazione estesa, non sarà rilasciata DoP né apposta marcatura CE sul prodotto fornito.

Acmi ricorda che, con riferimento alla circolare VV.F. 16746 del 06/11/2019, dal 01/11/2019 le porte ricadenti nel campo di applicazione delle norme armonizzate EN 14351-1 2006 + A2 2016 “Finestre e porte – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali – Parte 1: Finestre e porte esterne pedonali” ed EN 13241 2003 + A2 2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali”, per le quali siano richiesti requisiti di resistenza al fuoco, devono essere commercializzate in accordo alle procedure previste dal Regolamento Prodotti da Costruzione, con l’obbligo della marcatura CE e con fornitura della Dichiarazione di Prestazione (DoP).

Per tali prodotti, quindi, solo il rilascio di tale documentazione assicura il possesso delle caratteristiche di resistenza al fuoco necessarie alla realizzazione di compartimentazioni antincendio, non essendo più validi i certificati di omologazione nazionale.

Va altresì ricordato che per i prodotti rientranti nell’ambito della EN 13241 2003 + A2 2016, anche se li si volesse commercializzare senza caratteristiche tagliafuoco, c’è l’obbligo di Marcatura CE e rilascio della DoP in accordo al CPR 305/2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione).

L’invito del Comitato Tecnico ACMI è dunque quello di prestare la massima attenzione alle responsabilità connesse alla immissione sul mercato dei prodotti su richiamati, tenendo presente che le sanzioni previste dal D. Lgs 106/2017 per violazioni agli obblighi di Marcatura CE su prodotti antincendio possono arrivare fino a 6 mesi di arresto e a 50.000 euro di ammenda, sia per i Fabbricanti che per gli Operatori Economici (Rivenditori, Distributori, ….). I Responsabili Tecnico-Normativi di Acmi, Ing. Gianrico Delfino e Arch. Mario Sanvito, sono a disposizione per eventuali approfondimenti sul tema, nel contempo l’Associazione si impegnerà a concordare con i VV.F. possibili azioni informative sul mercato (è prevista una riunione presso la Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica a Roma per martedì 17/12/2019).

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