Attualità

Modulistica standard Salva Casa: cosa possono modificare le Regioni e i Comuni?

La modulistica unificata è composta da alcune sezioni “variabili” contrassegnate con l'asterisco. Solo tali sezioni e le parti espressamente previste possono essere oggetto di modifica e/o integrazione da parte delle Regioni. Da ANCE il dossier

lunedì 26 maggio 2025 - Alessandro Giraudi

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L’ANCE ha messo a punto il dossier “La modulistica edilizia aggiornata al DL 69/2024” del 23 maggio 2025, che approfondisce le modifiche introdotte alla modulistica nazionale e fornisce un quadro dell’adeguamento, da parte delle Regioni, dei moduli unificati e standardizzati in edilizia alle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Salva Casa (DL 69/2024 convertito, con modificazioni, dalla legge 105/2024) a seguito dell’accordo della Conferenza Unificata dello scorso 27 marzo, il quale non introduce nuovi modelli unificati, ma aggiorna quelli già approvati nel 2017.

In particolare, vengono modificati i seguenti modelli: Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), Permesso di costruire, SCIA alternativa al permesso di costruire e Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Con un successivo Accordo l’adeguamento della modulistica SCIA di agibilità

Con un successivo Accordo o Intesa, verrà effettuato l’adeguamento della modulistica relativa alla SCIA di agibilità.

Termini scaduti

Il termine per l'adeguamento alla modulistica unificata e standardizzata è scaduto il 9 maggio scorso per le Regioni e il 23 maggio scorso per i Comuni.

Cosa possono modificare le Regioni?

Il dossier spiega che “La modulistica unificata, come previsto nelle versioni precedenti, è composta da alcune sezioni “variabili” contrassegnate con il seguente simbolo (*). Solo tali sezioni e le parti espressamente previste possono essere oggetto di modifica e/o integrazione da parte delle Regioni in considerazione delle eventuali specificità normative regionali. Le istruzioni operative approvate con l’Accordo del 27 marzo 2025 prevedono che le Regioni devono adattare alle specifiche normative regionali i quadri contrassegnati come variabili (con asterisco), aggiornando la modulistica unica regionale in uso”.

Cosa possono modificare i Comuni?

“Obiettivo della standardizzazione della modulistica è di limitare la discrezionalità dei Comuni di prevedere all’interno degli stessi obblighi non richiesti da specifiche normative di legge. Pertanto, i Comuni sono tenuti ad adeguarsi ai modelli nazionali sulla base delle eventuali integrazioni previste a livello regionale”, precisa l'ANCE nel dossier.

Cosa succede se la Regione e il Comune non si adeguano?

L’Accordo all’articolo 1, comma 3, richiama l’articolo 24, commi 3 e 4 del DL 90/2014, convertito in Legge 144/2014, che espressamente prevede:

Il Governo, le regioni e gli enti locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono, in sede di Conferenza unificata, accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per adottare, tenendo conto delle specifiche normative regionali, una modulistica unificata e standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali e agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio di attività produttive. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini”.

“Si ritiene, pertanto, che nel caso in cui la Regione (con le eventuali integrazioni) e il Comune non si adeguino nei termini previsti è data la possibilità a cittadini e imprese di utilizzare gli stessi decorsi ulteriori 30 giorni ovvero presumibilmente dal 23 giugno 2025”, precisa il dossier.

Le Regioni e i comuni, come espressamente previsto nell’Accordo (articolo 1, comma 4) “garantiscono la massima diffusione dei moduli”. Su questo punto il dossier dell'Associazione nazionale dei costruttori edili sottolinea che “nelle istruzioni operative per l’utilizzo della modulistica è stato specificato che le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 23 maggio 2025 i moduli unici regionali aggiornati e integrati. L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il rinvio tramite link alle piattaforme sulle quali è disponibile la modulistica. Per gli eventuali dati che devono essere specificati a livello locale, quali ad esempio gli oneri e i diritti, provvede "ove necessario" direttamente il Comune”.

La modulistica unificata si applica alle Regioni a Statuto speciale?

Gli accordi siglati nell’ambito della modulistica, tra cui quello siglato lo scorso 27 marzo 2025, sono approvati nell’ambito della Conferenza Unificata dove sono convocate anche le Regioni a Statuto Speciale. L’articolo 24 comma 2bis DL 90/2014, richiamato espressamente dal comma 3 dell’art. 1 dell’Accordo, ha previsto con riferimento alla modulistica standardizzata che “Le disposizioni sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione”. Si ritiene, quindi, che la modulistica nazionale è applicabile alle Regioni a Statuto speciale ma nel rispetto dei relativi Statuti.

In allegato il dossier

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