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Nuove Norme Tecniche Costruzioni: sancita l'intesa in Conferenza Unificata

Raggiunto l'atteso accordo dopo diversi rinvii e dopo più di 2 anni dal via libera da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici alla prima bozza

venerdì 23 dicembre 2016 - Redazione Build News

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Dopo una serie di rinvii ieri 22 dicembre 2016 la Conferenza Unificata ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante: “Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito dalla legge 27 luglio 2004, n.186.

Ricordiamo che l'atteso accordo è stato raggiunto dopo più di 2 anni dal via libera da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici – il 14 novembre 2014 – alla prima bozza della nuove NTC.

IL CSLLPP HA MODIFICATO L'ARTICOLO 2. Nella seduta del 7 dicembre scorso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha modificato l'articolo 2 “Ambito di applicazione e disposizioni transitorie”, introducendo il riferimento esplicito al nuovo Codice Appalti (D.Lgs. n. 50/2016) per le opere pubbliche e una maggiore specificazione delle disposizioni transitorie per quanto riguarda l'entrata in vigore delle nuove Norme Tecniche per le costruzioni.

Il testo modificato dell'articolo 2 è ora il seguente:

1. Nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’articolo 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie dcl precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo l. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

La versione precedente del testo stabiliva invece che:

1. Per le opere pubbliche già iniziate, o con lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già approvati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’articolo 1, si possono continuare ad applicare le norme tecniche utilizzate per la redazione dei relativi progetti, fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Per quanto attiene i progetti definivi ed esecutivi la facoltà predetta è limitata ad un periodo non superiore a cinque anni dalla data di approvazione del progetto.

2. Per le opere private le cui opere strutturali siano già iniziate, o sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici, ai sensi delle disposizioni vigenti, prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo 1, si può continuare ad applicare la norma tecnica utilizzata per la redazione dei relativi progetti, fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo degli stessi.

I RILIEVI DEI GEOLOGI. Ricordiamo che lo scorso 10 novembre il sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Umberto Del Basso De Caro, ha risposto a una interrogazione sui rilievi avanzati dal Consiglio nazionale dei geologi alla bozza (LEGGI TUTTO). “Il Consiglio Superiore dei lavori pubblici – ha detto il sottosegretario - la cui azione è da sempre finalizzata al miglioramento della qualità della progettazione, dell’esecuzione e del collaudo delle opere, e quindi della sicurezza delle costruzioni, a seguito delle richieste del Consiglio Nazionale dei Geologi e nello spirito di massima collaborazione e trasparenza, ha nominato apposita Commissione formata anche da geologi e geotecnici, per valutare l’eventuale sussistenza di elementi di accoglimento nell’ambito di quanto indicato con la citata nota del 16 ottobre scorso.” Secondo i geologi il testo delle nuove NTC e quello della relativa circolare esplicativa “segnano in modo palese una paradossale contrazione di conoscenza geologica, la quale dovrebbe essere sempre più indispensabile per la sicurezza del costruito e delle opere e per la prevenzione dal rischio.”

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