Il principio enunciato dall'art. 28, comma 3-bis del decreto legislativo n. 81/2008, circa la possibilità di redigere il Documento di valutazione dei rischi (DVR) entro 90 giorni dall'inizio della nuova attività, non è applicabile al Piano operativo di sicurezza (POS) sia perché non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell'inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l'esecuzione di verificare “l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo [...]” (art. 92, co 1, lett. b), d.lgs. n. 81/2008), obbligo sanzionato penalmente.
Lo ha chiarito il ministero del Lavoro nell'interpello n.3/2016 in risposta al quesito di Federcoordinatori.
Il ministero del Lavoro sottolinea che, in caso di costituzione di nuova impresa, l'art. 28, comma 3-bis del d.lgs. n. 81/2008, anche se consente l'elaborazione del DVR entro 90 giorni dall'inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e a dare “immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al co. 2, lett. b), c), d), e), f) e al comma 3” e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.