Normativa

Rendita catastale per i terreni adibiti a cava: la risposta del MEF a un'interrogazione

L'attuale normativa sul catasto dei terreni presenta elementi di incertezza nella determinazione della rendita catastale per i terreni adibiti a cava. Il Governo sta valutando interventi, anche normativi, per fornire interpretazioni univoche a livello nazionale e garantire uniformità

martedì 10 giugno 2025 - Alessandro Giraudi

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Il Governo sta valutando interventi, anche normativi, per fornire interpretazioni univoche a livello nazionale e garantire uniformità nella determinazione della rendita catastale per le cave.

Così il sottosegretario all'Economia e alle Finanze, Lucia Albano, rispondendo il 28 maggio scorso in Commissione Finanze della Camera a un'interrogazione al Ministro dell'economia e delle finanze, la quale ha evidenziato come l'attuale normativa sul catasto dei terreni, disciplinata dal regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, presenti elementi di incertezza nella determinazione della rendita catastale per i terreni adibiti a cava. 

L'interrogante ha fatto presente come l'articolo 18 del menzionato regio decreto – escludendo dalla stima fondiaria sia le miniere destinate alla coltivazione di materiali strategici di prima categoria sia le cave dedicate alla lavorazione di minerali di seconda categoria – abbia determinato un'applicazione disomogenea delle regole catastali a livello nazionale, generando un elevato numero di contenziosi tra comuni e imprese del settore estrattivo.

Tenuto conto che l'assenza di una definizione giuridica univoca del concetto di «cava» ha determinato interpretazioni difformi che hanno creato differenze nell'applicazione dei regimi fiscali relativi alle cave nelle diverse regioni, l'interrogante ha chiesto di sapere «quali iniziative, anche di carattere normativo, (si) intenda(no) adottare per garantire un'interpretazione univoca a livello nazionale delle modalità di determinazione della rendita catastale per i terreni destinati allo svolgimento di ricerca e coltivazione di sostanze minerali e delle energie». 

Il quadro normativo

In via preliminare, la sottosegretaria Albano ha rammentato che “l'articolo 18 del regio decreto dell'8 ottobre 1931, n. 1572 (Approvazione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto), dispone che sono «escluse dalla stima fondiaria le miniere, le cave, le torbiere, le saline ed i laghi e stagni da pesca, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria e le tonnare». Inoltre, l'Istruzione XV (per la qualificazione, la classificazione e il classamento dei terreni e per la formazione delle tariffe d'estimo) fornita dal Ministero delle finanze, nel prevedere, tra le destinazioni ammissibili per le particelle di Catasto Terreni, le «cave», le «saline» e le «torbiere», prevede che le stesse non concorrono alla determinazione dei corrispondenti redditi dominicali e agrari, proprio in virtù della destinazione industriale di tali attività (articolo 17 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 e successive modificazioni e integrazioni).

Nell'ambito del Catasto dei Fabbricati (in precedenza «Catasto Edilizio Urbano») formano oggetto di censimento tutte le unità immobiliari, come definite da ultimo dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28 (Regolamento recante norme in tema di costituzione del Catasto dei Fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale), secondo cui «L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l'uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale». Inoltre, l'articolo 6, comma 2, del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (convertito con modificazioni con legge 11 agosto 1939, n. 1249), istitutivo del Catasto Edilizio Urbano, statuisce che «la dichiarazione va estesa alle aree e ai suoli che formano parte integrante di una o più unità immobiliari, o concorrono a determinarne l'uso e la rendita».

Il quadro normativo sopra delineato (e coerentemente la prassi in materia catastale) prevede, dunque, l'obbligo di censimento al Catasto dei Fabbricati per gli immobili adibiti a cava e definisce le modalità di attribuzione del classamento e di determinazione della rendita catastale. Più in particolare, le aree adibite a cave estrattive, anche quando libere da manufatti, sono oggetto di censimento al Catasto Fabbricati, in quanto unità immobiliari dotate di autonomia funzionale e reddituale”, ha ricordato la sottosegretaria del MEF. 

Le due sentenze del 2022 della Cassazione 

“In tal senso, anche la Corte di cassazione – con le sentenze n. 1026 e n. 1404, rispettivamente del 14 e 18 gennaio 2022 – ha ribadito che le aree adibite a cave estrattive sono oggetto di censimento al Catasto Fabbricati. La Cassazione afferma, infatti, che la cava rappresenta certamente un'area dotata di una autonomia funzionale e reddituale e, pertanto, deve essere escluso che terreni urbanisticamente destinati a svolgimento di attività di carattere industriale, come quella estrattiva, possano considerarsi agricoli. Con riferimento al classamento, per le unità immobiliari in argomento è prevista l'attribuzione della categoria catastale D/1 – Opifici (nell'ambito della quale, in sede di predisposizione degli atti di aggiornamento catastale, sono state fornite indicazioni di dettagliare la specifica destinazione d'uso indicando il Cod. 0201 – Immobili per l'estrazione di minerali da cave e miniere).

La relativa rendita catastale, trattandosi di unità immobiliari a destinazione speciale, è determinata attraverso stima diretta, da effettuare in conformità alle indicazioni fornite con la Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 dell'ex Agenzia del Territorio.”, ha concluso Albano.  

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