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Rifiuti inerti da costruzione e demolizione, il punto sullo schema di regolamento EoW

L'Associazione Anpar analizza i contenuti dello schema di Decreto sulla cessazione della qualifica di rifiuto notificato il 14 marzo scorso alla Commissione europea

venerdì 15 aprile 2022 - Redazione Build News

rifiuti-costruzioni

Il MiTE, lo scorso 14 marzo 2022, ha notificato alla Commissione europea lo schema di Decreto sulla cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, definito ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

Tale procedura di notifica, ricorda l'Associazione ANPAR, è stata effettuata nel rispetto della direttiva 2015/1535/Ue che obbliga gli Stati a notificare alla Commissione gli schemi di quei provvedimenti che possono creare ostacoli al mercato dell’Unione. Lo schema di DM, secondo i tempi previsti dalla cosiddetta procedura di stand still, rimarrà aperto ad eventuali osservazioni e obiezioni da parte della Commissione e degli stati membri fino al 15 giugno 2022. Decorso tale termine e in assenza di obiezioni, fatto salvo l’espletamento degli ulteriori passaggi interni, il provvedimento potrà essere emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Lo schema di DM reca i criteri specifici (allegato 1) nel rispetto dei quali i rifiuti inerti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale sottoposti ad operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006. Il DM, in linea con gli altri decreti EoW nazionali, chiarisce poi gli scopi specifici di utilizzabilità degli aggregati riciclati oltre a prevedere la dichiarazione di conformità per i lotti prodotti (allegato 3), le modalità di detenzione dei campioni relativi ad ogni lotto e la necessità del possesso di una certificazione di qualità ISO 9001 (infine specifica che gli impianti in possesso di certificazione ISO 14001 sono esentati dalla conservazione del campione).

Infine il DM chiarisce che per l’adeguamento ai criteri individuati dal regolamento, il produttore, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, presenta all’Autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del D.Lgs. 152/2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ordinaria o dell’AIA. Per le procedure semplificate restano fissati i limiti quantitativi previsti dal Dm 5 febbraio 1998 all’allegato 4, le norme tecniche di cui all’allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all’allegato 1, sub allegato 2.

ANPAR (Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati) ha seguito dal punto di vista tecnico l’iter di formazione del regolamento nelle sue varie fasi.

IN ALLEGATO lo schema di decreto.

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