Normativa

Ristrutturazioni edilizie nel 2025, per il residente all’estero esclusa la detrazione al 50%

Il cittadino italiano fiscalmente residente in Svizzera, per i lavori di ristrutturazione effettuati nel 2025 sull’abitazione utilizzata saltuariamente in Italia, non può beneficiare della detrazione al 50%, ma solo di quella al 36%, perché la residenza estera fa escludere che l’immobile sia adibito ad abitazione principale

martedì 28 ottobre 2025 - Alessandro Giraudi

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Un cittadino italiano fiscalmente residente in Svizzera (presso un immobile che detiene in regime di locazione), regolarmente iscritto all'AIRE, ha eseguito e completato nell'anno 2025 lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e risanamento conservativo su un immobile di proprietà, situato in Italia, che utilizza nei periodi di soggiorno in Italia per motivi personali, vacanze e adempimenti amministrativi e fiscali.

Alla luce delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, l'Istante chiede all'Agenzia delle Entrate se, in relazione alle spese sostenute per la realizzazione dei predetti interventi, trovi applicazione la detrazione IRPEF nella misura del 36 per cento o del 50 per cento in considerazione della sua particolare condizione lavorativa e fiscale.

I chiarimenti del Fisco

Nella risposta n. 273 del 27 ottobre 2025 (in allegato), l'Agenzia delle Entrate, richiamando la normativa in materia – l'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi - TUIR (di cui al DPR n. 917/1986); l'art. 16, comma 1, del Dl n. 63/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013; la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025); la circolare n. 8/E del 19 giugno 2025 – ha chiarito che “nel caso di specie, considerato che l'Istante dichiara di essere fiscalmente residente in Svizzera, l'immobile posseduto in Italia non può considerarsi adibito ad «abitazione principale» nel senso sopra precisato”. 

“Per tale motivo”, conclude l'AdE, “l'Istante non può fruire, per le spese sostenute nel 2025, della detrazione prevista dall'articolo 16-bis del TUIR, nella misura maggiorata del 50 per cento bensì, nel rispetto delle ulteriori condizioni prevista dalla normativa di riferimento (non oggetto di valutazione in questa sede), nella misura del 36 per cento”. 

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