Con la risposta n. 215 del 20 agosto 2025 (in allegato), l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ad alcuni dubbi di carattere interpretativo relativi alla corretta interpretazione e applicazione della disposizione di cui all'art. 3, comma 1 del Decreto IVA, nella misura in cui prevede che siano assoggettate ad IVA le somme corrisposte a fronte di obblighi ''di fare, di non fare e di permettere'' e all'art. 15, comma 1, n.1), decreto IVA, nella misura in cui prevede che le somme corrisposte ''a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi del cessionario o del committente'' non concorrono a formare la base imponibile.
La questione è se le somme ricevute dal soggetto danneggiato abbiano realmente natura risarcitoria, oppure se le stesse costituiscano il corrispettivo di un'obbligazione assunta dalla controparte.
Il caso in esame
Nel caso in esame, l'istante - la società ''ALFA'' - è un'impresa di costruzioni generali specializzata in edilizia civile e ospedaliera la cui attività si concentra, oltre che nello sviluppo dell'edilizia civile e ospedaliera, anche nella realizzazione di opere infrastrutturali, numerose opere di viabilità stradale e ferroviaria, urbanizzazioni e servizi di facilities management.
La Società rappresenta di aver stipulato con la BETA un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori relativi ad un progetto che prevedeva la realizzazione di una nuova sede della BETA. Nel corso dell'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione dell'opera, l'Istante subiva una serie di ritardi nella prosecuzione del progetto, la cui esecuzione veniva più volte sospesa. A causa di questi ritardi, l'Istante e le altre imprese della compagine appaltatrice citavano in giudizio la BETA chiedendone la condanna al pagamento dei maggiori costi sostenuti in costanza di esecuzione del contratto. Il Tribunale accoglieva parzialmente le richieste della Società.
I chiarimenti del Fisco
Nella risposta n. 215 del 20 agosto scorso, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la somma da corrispondere all'Istante, in relazione ai ''maggiori oneri diretti e indiretti'' subiti, costituisca un corrispettivo supplementare rispetto a quello originario, da assoggettare ad IVA, a fronte dell'esecuzione di una prestazione, rappresentata comunque dal contratto di appalto sottoscritto da cui deriva un compenso anche se ''eccedente'' rispetto a quello originariamente pattuito. Dunque secondo l'AdE, essendo stata ultimata l'opera, non hanno natura risarcitoria le somme che l’appaltante, in base alla sentenza del tribunale, dovrà corrispondere all’impresa di costruzione.