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Salva Casa, il Governo impugna la legge n. 18/2025 della Sardegna

Oltre al mancato recepimento della norma sui micro appartamenti, il Consiglio dei Ministri contesta altre disposizioni che eccedono dalle competenze statutarie riconosciute alla Regione Sardegna, che secondo Palazzo Chigi non ha una piena e incondizionata autonomia normativa

lunedì 25 agosto 2025 - Alessandro Giraudi

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Nella seduta del 4 agosto scorso, il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare la legge della Regione Sardegna – Legge 17 giugno 2025, n. 18, pubblicata sul BURAS e in vigore dal 19 giugno – che ha recepito in modo ragionato e selettivo le disposizioni del Decreto Salva Casa (decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2024, n. 105).

Ricordiamo che il Salva Casa ha introdotto significative novità sul tema dei micro appartamenti, che prevedono modifiche sulla superficie minima degli alloggi e sulla riduzione dei limiti di altezza da 2,70 a 2,40 metri. Invece, la nuova legge della Sardegna mantiene inalterate le misure minime di abitabilità per i monolocali. Non sono previsti né l’abbassamento della superficie minima degli alloggi da 28 a 20 mq, né la regolarizzazione automatica dei locali con altezza inferiore a 2,70 metri. Questo è però solo uno dei punti contestati dal Governo: oltre infatti all'articolo 12 della nuova legge sarda, l'Esecutivo ha rilevato l'illegittimità costituzionale anche delle disposizioni contenute negli articoli 2, 4, 6, 7, 14, 15, 18, 19, 27, comma 1, lettera a), 27, comma 2 e 28, 29, comma 1, lettere c) e d), che “risultano eccedere dalle competenze statutarie riconosciute alla Regione Sardegna dallo Statuto Speciale di autonomia (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3), andando a violare l’art. 117, comma secondo, lettere a), h), l), m) r) e s) della Costituzione, ponendosi altresì in contrasto con i principi di ragionevolezza e di buon andamento dell’amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost, nonché con gli articoli 9, 32, 42 della Costituzione”. 

Palazzo Chigi: “La Sardegna non ha una piena e incondizionata autonomia normativa”

Preliminarmente, il Governo ricorda che la Regione Autonoma della Sardegna, in forza dell'articolo 3, lettera f) e articolo 6 dello Statuto Speciale, e in coerenza con l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, “detiene una competenza legislativa esclusiva in materia di "urbanistica e opere pubbliche". Tale attribuzione, seppur ampia, non può tuttavia tradursi in una piena ed incondizionata autonomia normativa. La giurisprudenza costituzionale ha infatti costantemente ribadito come anche le Regioni a statuto speciale siano vincolate al rispetto di principi e materie trasversali, tra cui spiccano le riforme economico-sociali di interesse nazionale, l'ordinamento civile - ambito che include le fondamentali norme di diritto privato inerenti alla proprietà, ai contratti e ai rapporti obbligatori, la cui disciplina non può essere disomogenea su base regionale - e la determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali. L'analisi delle norme regionali in oggetto evidenzia come le stesse, nell'introdurre deroghe o previsioni, specifiche, incidano su tali limiti inderogabili, violando principi di coerenza ordinamentale e di tutela dei diritti fondamentali che, per loro natura, richiedono un'uniforme disciplina sul territorio nazionale, anche a fronte di autonomie regionali rafforzate”.

Micro appartamenti 

Per quanto riguarda l’articolo 12 della legge sarda, riguardante i requisiti edilizi minimi igienico-sanitari, esso sostituisce l'articolo 7-quater della legge regionale n. 23 del 1985, in materia di agibilità degli immobili e deroghe ai requisiti igienico sanitari. In particolare, il menzionato articolo 7-quater, al comma 1, esclude l'applicabilità, nell'ambito dell'ordinamento regionale, dei commi da 5-bis a 5-quater dell'articolo 24 del TUE (Testo Unico Edilizia), e, pertanto, allo stato, sono mantenute inalterate le misure minime di agibilità per i monolocali nei limiti fissati dalla normativa nazionale previgente alla data di entrata in vigore del Salva Casa, che ha introdotto significative novità sul tema dei cd. "micro-appartamenti". In particolare, la disposizione in esame non recepisce le nuove disposizioni statali sulla superficie minima degli alloggi

Preliminarmente, il Governo ricorda che “i commi da 5-bis a 5-quater dell'articolo 24 del TUE, introdotti dal citato decreto-legge n. 69 del 2024, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 20, comma 1-bis del TUE da parte del Ministero della salute volto a definire i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici, hanno autorizzato il progettista, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, ad asseverare la conformità del progetto ai parametri igienico-sanitari in due nuove ipotesi, concernenti le altezze e la superficie interna. Nel dettaglio, con riguardo alle altezze, il progettista è autorizzato ad asseverare il progetto nei locali aventi un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40 metri; mentre, con riguardo alla superficie degli alloggi mono stanza, il progettista viene autorizzato ad asseverare il progetto fino al limite massimo di 20 metri quadrati, in caso di alloggi abitati da una persona, oppure, se abitati da due persone, fino al limite massimo di 28 metri quadrati. Si prevede, in ogni caso, che il progettista potrà rendere l'asseverazione de qua qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni: (i) i locali siano situati in edifici sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie; (ii) sia contestualmente presentato un progetto che contenga soluzioni di ristrutturazione alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio. 

La ratio di siffatta disciplina transitoria si rinviene nella necessità di fornire una risposta pragmatica alle mutate esigenze sociali ed economiche, nonché di adeguare la disciplina edilizia alle trasformazioni del contesto urbano, non pregiudicando al contempo l'effettiva sussistenza dei requisiti inderogabili di sicurezza, igiene e salubrità, degli edifici. La riduzione dell'altezza o della superficie minima degli alloggi mono stanza è stata subordinata dalla legislazione statale alla contestuale sussistenza di un progetto atto a garantire in ogni caso idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio. In tale ottica, le misure statali in commento sono orientate a fornire soluzioni abitative a una fascia consistente di popolazione di giovani lavoratori, studenti e famiglie monopersonali, consentendo loro di accedere a soluzioni abitative flessibili e a prezzi contenuti, e quindi di realizzare le proprie aspettative di vita e lavoro anche in contesti urbani dove il costo di un alloggio è proibitivo. Al contempo, tali misure rappresentano una risposta all'esigenza di valorizzare il patrimonio edilizio esistente, limitando il consumo di nuovo suolo e rivitalizzando aree urbane sottoutilizzate”. 

Secondo l'Esecutivo, l'articolo 12 della legge n. 18/2025 della Regione Sardegna “risulta essere incostituzionale nella parte in cui non recepisce il disposto di cui ai menzionati commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 24 del TUE. Sul punto, si evidenzia, infatti, che la materia relativa agli standard edilizi si configura quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, non potendosi ammettere – su aspetti di primario rilievo sociale ed economico – una tutela frammentaria e diversificata della disciplina dissettore. A ciò si aggiunga che, pur non recependo i commi 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 24 del TUE, il medesimo articolo 7-quater, della legge regionale n. 23 del 1985, come novellato dalla legge in esame, ai commi 3 e 6, ammette, ai fini dell'agibilità, deroghe di carattere generalizzato ai rapporti aero-illuminanti di cui al decreto del Ministro della Sanità 5 luglio 1975, di attuazione degli articoli 218 e 221 del regio decreto n. 1265/1934, che stabilisce gli standard posti a presidio del diritto alla tutela della salute ex articolo 32 della Costituzione. In particolare, mentre le ricordate disposizioni statali, da un lato, circoscrivono l'ambito di applicazione oggettivo del regime derogatorio (i.e. alloggi mono stanza) e, dall'altro, fissano limiti quantitativi precisamente individuati cui è subordinata l'asseverazione ai fini dell'agibilità (altezza e superficie minima), l'articolo 7-quater, ai commi 3 e 6, dispone una deroga ai rapporti aero-illuminanti suscettibile di trovare potenziale applicazione verso tutti gli immobili situati nel territorio regionale, potendosi la stessa applicare a tutti gli immobili "d) esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 5 luglio 1975; e) successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975 e esistenti alla data del 24 maggio 2024", e senza nemmeno fissare una misura minima. Tutto ciò considerato, l'articolo 7-quater, in parte qua reca disposizioni lesive dell'articolo 32 della Costituzione, in quanto contrasta con i parametri interposti rappresentati dalle citate disposizioni del D.M. 5 luglio 1975, dirette a tutelare la salute e la sicurezza degli ambienti. Sul tema, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 119 del 2024, ha rammentato che le prescrizioni del D.M. 5 luglio 1975 sono vincolanti per la normativa regionale, in quanto, essendo "legate da un nesso evidente alla normativa primaria e chiamate a specificarne sul versante tecnico i precetti generali, [...] sono idonee a esprimere princìpi fondamentali" (cfr. anche sentenza Corte cost. n. 124 del 2021). Le prescrizioni riguardanti i parametri di aero illuminazione, al pari dell'altezza interna degli edifici, perseguono l'essenziale finalità di conformare l'attività edilizia e, in tale ambito, apprestano misure volte anche a garantire il diritto alla salute nel contesto dell'abitazione, spazio di importanza vitale nell'esistenza di ogni persona. Tali prescrizioni si configurano, pertanto, come princìpi fondamentali di riforma economico-sociale, vincolanti per la legislazione regionale. E proprio in quanto riconducibile alle norme fondamentali di riforma economico-sociale, vincola anche la potestà legislativa della Regione autonoma Sardegna”. 

La replica della Regione Sardegna

“Ribadiamo di aver agito con la massima correttezza istituzionale, muovendoci in coerenza con lo spirito di semplificazione presente nel decreto-legge “Salva casa” promosso dal Governo nazionale”, commenta l’assessore degli Enti locali e Urbanistica, Francesco Spanedda.

Dopo l'approvazione della norma in Consiglio, la Regione Sardegna ha risposto puntualmente alle osservazioni provenienti dai Ministeri competenti - MIT, MIC e MASE - elaborando controdeduzioni scrupolose e dettagliate su tutti i rilievi ricevuti.

“La nostra amministrazione ha sempre sostenuto le proprie ragioni in un confronto trasparente, dimostrando piena disponibilità a chiarire ogni aspetto tecnico e giuridico”, prosegue l’assessore. “Due sono le questioni centrali che riteniamo balzino agli occhi, per quanto il testo dell'impugnativa debba essere ancora valutato nel dettaglio. La prima è lo spirito stesso del “Salva casa”. La legge nazionale è stata presentata dal Governo come uno strumento di semplificazione e certezza per i cittadini, finalizzato a rimuovere ostacoli meramente formali e a regolarizzare situazioni con difformità poco rilevanti.

La Regione Sardegna ha accolto questa impostazione semplificando ulteriormente con regole chiare, come del resto previsto dallo stesso "Salva casa", e soglie basate su percentuali che rendono più facile e univoca, per esempio, la determinazione delle difformità edilizie.

Per questo sorprende che alcune controdeduzioni, in particolare del MIT, contraddicano le finalità annunciate dal Governo stesso, ponendo ostacoli che vanno nella direzione opposta a quella della semplificazione invocata dal Salva casa”.

La seconda questione rilevata dall’assessore è la messa in discussione dell’autonomia statutaria.

“Le deduzioni del MIT – sottolinea Spanedda – sollevano continuamente dubbi sull’esercizio della nostra competenza primaria in materia di edilizia e urbanistica, sancita dallo Statuto Speciale della Sardegna e da diverse pronunce della Corte costituzionale. Non è una discussione solamente tecnica, bensì è in gioco il principio stesso per cui la Regione Sardegna deve poter governare il proprio territorio secondo le scelte più idonee alla propria realtà e alle proprie esigenze. Se le norme vigenti consentono ai Comuni di stabilire standard diversi, non si comprende perché la stessa facoltà non possa essere riconosciuta alla Regione nell’ambito delle proprie competenze”.

Non è nemmeno una questione di colore politico. “Alcuni articoli oggi contestati sono stati infatti elaborati e accolti su proposta della minoranza, a riprova che il testo approvato è il frutto di un lavoro condiviso e di un dibattito aperto, non di una forzatura ideologica”, chiarisce.

“La Regione ribadisce con forza che ha operato sempre nel rispetto della Costituzione e dello Statuto sardo, rispondendo a tutte le richieste di chiarimento pervenute dai Ministeri, ha condiviso la volontà di semplificare le regole per i cittadini, così come annunciato dal Governo con il “Salva casa”, intende difendere in tutte le sedi il principio di autonomia e la propria competenza primaria in materia urbanistica, così come stabilito dal nostro Statuto Speciale”.

La Regione si riserva ogni valutazione di merito sulle argomentazioni che hanno portato all’impugnativa, ma ritiene che il confronto tra istituzioni di diverso livello non possa tradursi in un rimbalzo di impugnative che, di fatto, nega l’autonomia sancita dalla Costituzione e dallo Statuto Speciale.

“Difendere l’autonomia della Sardegna non è una battaglia politica, ma un dovere istituzionale”, conclude Spanedda.

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