Fisco

Semplificazioni per le procedure negoziate, il Governo impugna la nuova legge della Toscana

Una norma della L.r. n. 46/2018 si pone in contrasto con l’ordinamento europeo e incide sulla tutela della concorrenza

venerdì 5 ottobre 2018 - Redazione Build News

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Va alla Corte costituzionale la legge della Regione Toscana n. 46 del 6 agosto 2018, recante “Disposizioni in materia di procedura di gara ed incentivi per funzioni tecniche. Modifiche alla l.r. 38/2007”, impugnata ieri dal Consiglio dei ministri.

Secondo il Governo una norma di questa legge regionale, riguardante le procedure di gara nei contratti pubblici, si pone in contrasto con l’ordinamento europeo, incidendo altresì sulla tutela della concorrenza, in violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lett. e), della Costituzione.

Ricordiamo che tale legge regionale, in vigore dall'11 agosto 2018, introduce misure di semplificazione per le procedure negoziate, per arrivare a una riduzione dei costi e dei tempi delle gare pubbliche, e la disciplina regionale dei fondi per incentivare la pianificazione e la progettazione svolta dai dipendenti.

La legge prevede che nelle procedure negoziate, dove il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti possano decidere di esaminare le offerte economiche, prima di verificare la documentazione amministrativa relativa ai motivi di esclusione. Nell’avviso di selezione dovrà essere indicato che l’amministrazione intende procedere in questo senso.

Viene ampliata la platea di coloro che possono svolgere le funzioni di presidente di gara: nelle procedure aperte e ristrette saranno dirigenti designati dall’ente appaltante. Il segretario della commissione giudicatrice può, inoltre, svolgere il ruolo di ufficiale rogante.

IMPIANTI FER E COMPETENZE REGIONALI: IMPUGNATA LA LEGGE N. 15/2018 DELLA LIGURIA. Sempre nella riunione di ieri, il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare anche la legge della Regione Liguria n. 15 del 7 agosto 2018, recante “Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e altre disposizioni di adeguamento in materia di governo del territorio”, in quanto una norma riguardante gli impianti energetici da fonti rinnovabili eccederebbe dalle competenze regionali e contrasterebbe con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», in violazione l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Leggi anche: “Procedure negoziate, semplificazioni in Toscana

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