Chiarire se una Onlus che ha regolarmente presentato la Cila per lavori agevolati con il Superbonus (ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020) ma che si trovi nella necessità di variare l'impresa che effettuerà gli stessi (general contractor o appaltatore) – in quanto l'impresa inizialmente selezionata non è più in grado di effettuare loro lo sconto in fattura – possa depositare la variazione della Cila successivamente al 30 marzo 2024 senza perdere la possibilità di usufruire delle agevolazioni (di cui all'articolo 119 del decreto-legge citato) con esercizio dello sconto in fattura da parte del general contractor o appaltatore, o della cessione del credito ad istituto bancario.
Lo chiede al Ministro dell'economia e delle finanze un'interrogazione della Lega – primo firmatario il deputato Giulio Centemero – presentata il 12 maggio scorso in commissione Finanze della Camera.
Ristretto l'ambito di applicazione dell'esenzione dal divieto
Nella premessa dell'interrogazione si ricorda che l'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, restringe l'ambito di applicazione dell'esenzione dal generale divieto di esercizio dell'opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, ad alcune specifiche categorie di contribuenti.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ivi richiamato sopprime la norma che prevedeva la non applicabilità del generale divieto di esercizio delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura, qualora i beneficiari della detrazione risultassero essere: istituti autonomi case popolari (Iacp), cooperative di abitazione a proprietà indivisa, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato.
Tuttavia, per i suddetti soggetti l'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali prima del 30 marzo 2024 qualora vengano rispettati i criteri stabiliti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2024.
L'articolo 2-bis del decreto-legge n. 11 del 2023 reca una disposizione di interpretazione autentica che consente di usufruire del superbonus 110 per cento per il 2023 e dell'opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura in ordine agli interventi per cui è richiesta la presentazione di un progetto in variante alla Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata) o al diverso titolo abilitativo previsto in ragione della tipologia di interventi edilizi da eseguire. Analogo trattamento è previsto per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante.