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Superbonus e attestazione SOA, FINCO: “Bene l’obbligo, ma grave asimmetria di trattamento riguardo al CCNL”

“La fondamentale battaglia di civiltà contro gli infortuni sul lavoro necessita di provvedimenti non del tutto discriminatori, che colgano il vero nodo: la qualificazione delle imprese”

mercoledì 11 maggio 2022 - Redazione Build News

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In base a un emendamento inserito nel Decreto Energia (D.L. 21/2022) durante la discussione in corso al Senato, solo le imprese edili qualificate con l’attestazione SOA potranno eseguire lavori di importo superiore a 516 mila euro che beneficiano del Superbonus 110%. L’obbligo scatterà dal 1° gennaio 2023, ma fino al 30 giugno 2023 sarà sufficiente la domanda di attestazione.

FINCO commenta positivamente l’emendamento, ritenendo opportuno l’innalzamento della soglia oltre la quale scatta l’obbligo (raddoppiata rispetto alla prima versione). Dall’altro lato, la Federazione continua a ritenere gravissima “l'asimmetria di trattamento tra i soggetti interessati alla vicenda che subordina la concessione di agevolazioni derivanti da risorse pubbliche all’applicazione, di fatto, di un unico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro”.

Si tratta – scrive FINCO in una nota – di un’assolutamente indebita limitazione della libertà sindacale e contrattuale prevista dall’articolo 39 (ma anche 41) della nostra Costituzione e nulla ha a che vedere con la condivisibile avversione ai cosiddetti “contratti pirata” (e vorremmo dire ancor di più,  e prima, all'ancora notevole numero di lavoratori che operano senza contratto alcuno).

Peraltro, sottolinea FINCO, con l’approvazione dell’obbligo di attestazione SOA l’applicazione del CCNL nazionale dell’edilizia perde anche una parte dell’area di incidenza, “che viene meglio e assai più adeguatamente ‘messa in sicurezza’ sotto il profilo della qualificazione. Infatti ben altra garanzia di qualificazione delle imprese è assicurata dall'attestazione SOA rispetto all' obbligo di applicazione di un singolo specifico contratto”. 

“Non solo, al servizio di tale impostazione normativa e, quindi, a supporto del Contratto unico di cui sopra (e degli ingentissimi introiti della Cassa Edile altrettanto ‘unica’), viene posta l’attività, sempre finanziata da pubblici fondi, di Agenzia delle Entrate, INPS, Ispettorato del Lavoro, Carabinieri e Casse Edili stesse, queste ultime al medesimo tempo controllori e percipienti dei contributi.”

“La fondamentale battaglia di civiltà contro gli infortuni sul lavoro – e non dimentichiamo anche contro gestioni opache in cantiere,  se non di vero e proprio malaffare – necessita di provvedimenti, non certo del tutto discriminatori come quello di cui trattasi,  che,  colgano il vero nodo che è costituito come detto dalla qualificazione delle imprese (e, nelle opere pubbliche, delle Stazioni Appaltanti).”

“Registriamo infine un’assoluta incoerenza  per quanto riguarda la prevenzione sia della sinistrosità che del malaffare: da un lato infatti si richiede l’applicazione del ‘Contratto Unico’ in nome della Sicurezza (e nel settore pubblico si è giunti all’aberrazione – da esaminare sotto  il profilo costituzionale – di affidare alle Stazioni appaltanti la scelta del Contratto Collettivo di Lavoro da applicare da parte delle imprese esecutrici dei lavori in ambito PNRR); dall’altro, si consente che una stessa impresa possa aggiudicarsi un appalto e poi subappaltarne l’esecuzione al 100%, senza neanche curarsi più di rispettare il massimo ribasso del 20% tra appalto e subappalto, con buona pace della sicurezza , della qualità delle opere e dell'abuso della posizione dominante (vedi legge annuale sulla Concorrenza ma anche , e prima, legge 180/2011 recante ‘Norme per la libertà di impresa. Statuto delle Imprese’).

“È una logica grave e inaccettabile, decisa peraltro ascoltando (‘concertando con’) solo le parti sociali direttamente interessate al “Contratto Unico” di cui trattasi. Di non molto rilevanza – conclude FINCO – è poi il fatto che si parli “solo” di lavori edili dell’allegato X del TU della Sicurezza, non solo perché la norma in commento già lo prevede, ma anche perché, sempre su indicazione del Ministero  del Lavoro, quando si parla di congruità della manodopera, si estende il concetto di edilizia ben al di là dell’attività principale ricomprendendo anche tutte le attività complementari, con buona pace di tutti quelli che edili non sono.”

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