Sentenze

Verifica, collaudo e accettazione dell'opera da parte del committente: chiarimenti dalla Cassazione

Non si può affermare che il committente approvi l’opera finita se l’appaltatore non gli ha inviato il progetto

martedì 8 marzo 2016 - Redazione Build News

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L'accettazione dell'opera rileva sia ai sensi del 3 ° che del 4 ° comma dell'art. 1665 del Codice civile: l'opera infatti si intende accettata sia nel caso in cui il committente tralasci di procedere alla verifica senza giusti motivi o non ne comunichi il risultato entro breve termine (3 ° comma), sia nel caso in cui il committente riceve la consegna dell'opera senza riserve (4 ° comma cc.).

Lo ha precisato la seconda sezione civile della Cassazione con la sentenza n. 4051/2016 depositata il 1 marzo.

“Concettualmente – evidenzia la Cassazione - la verifica dell'opera si distingue dal collaudo: la prima si risolve nelle attività materiali di accertamento della qualità dell'opera, e l'altro nella successiva dichiarazione dello stesso committente, o del terzo da lui incaricato, con la quale si esprime il giudizio sull'opera stessa eseguita dall'appaltatore”.

Differente “sia dalla verifica che dal collaudo è l'accettazione dell'opera da parte del committente, che è vero e proprio atto negoziale il quale esige che il committente esprima (anche per facta concludentia) il gradimento dell'opera stessa: ciò da cui discendono effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le difformità dell'opera ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo”.

La suprema Corte precisa che al giudice di rinvio compete “di accertare se la verifica dell'opera potesse aver luogo anche senza la preventiva acquisizione, da parte della subappaltante, della documentazione progettuale – ciò ai fini dell'apprezzamento dei giusti motivi di cui al 3 ° co. dell'art. 1667 c.c. - o se, comunque, l'invio di detta documentazione assumesse, in base alle risultanze probatorie di causa, un qualche rilievo in relazione ai precedenti inviti; lo stesso giudice dovrà inoltre verificare se un'accettazione tacita, o presunta, possa desumersi dal complessivo quadro istruttorio, tenendo conto che né la mancata contestazione circa l'esecuzione dell'opera, né l'effettuazione dei pagamenti in acconto sul prezzo possono dar vita a una tale accettazione”.

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