È possibile usufruire del Superbonus 110% per interventi sul singolo appartamento anche se l’assemblea di condominio non approva la riqualificazione dell’intero edificio. A patto che, naturalmente, l’intervento rientri tra quelli previsti dal Decreto Rilancio per poter accedere alla detrazione fiscale: deve riguardare almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio e portare al miglioramento di almeno due classi energetiche.
Il chiarimento è stato dato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta all’interpello n. 408 del 24 settembre 2020 (IN ALLEGATO). L’istante è il proprietario di un appartamento che fa parte di un immobile a 4 piani, con due unità abitative per piano. L'assemblea di condominio non è interessata ad eseguire i lavori per l'efficientamento energetico mediante cappotto termico sulle superfici opache dell'intero involucro dell'edificio, ma ha concesso ai proprietari dei singoli appartamenti di realizzare l'intervento sulle sole superfici opache dell'involucro del perimetro ricadente nella loro pertinenza, previo nulla osta degli enti competenti.
L’Agenzia, rifacendosi alla circolare n. 24/E del 2020, conclude che l'istante possa accedere alla detrazione del 110% per gli interventi, autorizzati dall'assemblea condominiale, che interessano la parte dell'involucro dell'edificio che riguarda la sua unità abitativa. Ciò a condizione che tali interventi interessino l'involucro dell'edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo e che assicurino il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Niente agevolazione per il cappotto interno in mancanza di interventi “trainanti”
L’istante chiede anche la possibilità – in caso di diniego del nulla osta da parte degli enti competenti per la realizzazione del cappotto termico su una sola parte dell'involucro esterno dell'immobile – di avvalersi dell’agevolazione realizzando un cappotto termico sull'involucro delle pareti interne dell'appartamento.
Su questo l'Agenzia dell’Entrate dà, nella medesima risposta, parere negativo: se sulle parti comuni dell'edificio in condominio viene effettuato almeno un intervento "trainante", allora ciascun condominio può usufruire del Superbonus effettuando interventi "trainati" sulla singola unità immobiliare. Ma se l'intervento condominiale non viene effettuato, non sarà possibile fruire della detrazione del 110%.
In allegato la risposta 408 dell’Agenzia delle Entrate