Ruoli e responsabilità nell’edilizia privata; analisi delle forme di responsabilità giuridica: Civile, Amministrativa e Penale; responsabilità dell'appaltatore: autonomia e obblighi in cantiere; il ruolo e le responsabilità del progettista e del direttore dei lavori; condizioni e limiti della responsabilità del committente.
Questi i temi oggetto del dossier “Appaltatore, Direttore lavori, Progettista, Committente. I profili di responsabilità nell’appalto - Ottobre 2025” (in allegato), realizzato dall'ANCE (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili).
È allegata al dossier la Rassegna di giurisprudenza (in allegato). I recenti orientamenti giurisprudenziali, nell’approfondire i profili di responsabilità nell'appalto edile, fanno emergere l’importanza di adottare specifiche cautele contrattuali per prevenire contenziosi.
Riportiamo qui di seguito la sintesi di due recenti pronunce della Cassazione civile, la n. 24567 del 4 settembre 2025 e la n. 22918 del 8 agosto scorso.
Cassazione civile sez. I, 04/09/2025, n.24567
L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale "nudus minister", per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; cosicché, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori.
Cass. civ. 08/08/2025, n. 22918
L'impresa non poteva e non doveva essere dotata di conoscenze tecniche specifiche e particolareggiate tali da poter addirittura contestare o inibire le scelte tecniche del professionista progettista, che non potevano dirsi affatto così palesemente smaccatamente errate da poter essere apprezzate come tali da un qualsiasi esecutore quale era l'impresa esecutrice dei lavori che comunque quest'ultima per espressa e precisa disposizione contrattuale con la committenza (contratto di appalto agli atti) si doveva puntualmente attenere alle disposizioni tecniche del progettista direttore dei lavori.