Come precisato in un precedente articolo (LEGGI QUI) il bonus barriere architettoniche spetta anche per il cambio di pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti e per il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici. Possono fruire della detrazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali) che possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio.
Come compilare la dichiarazione?
Sia nei modelli Redditi PF 2023 e SP 2023 è stata aggiunta la voce per le spese legate al bonus: se gli interventi come specificato sono stati realizzati nel 2022, nelle righe E41 ed E43 andranno inseriti:
- Colonna 1 – andrà indicato l’anno di sostenimento delle spese;
- Colonna 2 – andrà inserito uno dei seguenti codici: 21 – per la detrazione al 75% su edifici unifamiliari; 22 – per la detrazione al 75% su edifici condominiali;
- Colonna 3 – andrà compilata solo in caso di lavori su parti comuni condominiali;
- Colonna 8 – andrà indicato il numero 1 (rata che si utilizza per il 2022);
- Colonna 9 – andrà indicato l’intero importo delle spese sostenute nel 2022;
- Colonna 10 – andrà indicato un numero progressivo per identificare l’immobile oggetto degli interventi.
Ma quali sono le caratteristiche da rispettare?
La detrazione spetta a condizione che gli interventi siano funzionali ad abbattere le barriere architettoniche ivi presenti nonché, in caso di sostituzione degli impianti, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e degli impianti sostituiti. Gli interventi devono rispettare i requisiti elencati nel D.M. 263/1998: gli infissi quali porte e finestre devono essere facilmente utilizzabili e quindi manovrabili.
Le porte
Sempre secondo il D.M. 263/1989, al punto 8.1.1. viene specificato che la luce netta della porta di accesso degli edifici deve essere almeno di 80 cm, le altre di almeno 75 cm. L'altezza consigliata per le maniglie è di 90 cm, o al massimo compresa tra 85 e 95 cm. Inoltre "devono essere preferite soluzioni per le quali le singole ante delle porte non abbiano larghezza superiore ai 120 cm., e gli eventuali vetri siano collocati ad una altezza di almeno 40 cm. dal piano del pavimento. L'anta mobile deve poter essere usata esercitando una pressione non superiore a 8 kg".
Finestre
Per consentire una visuale dell'esterno, gli infissi esterni devono avere la parte opaca del parapetto non superiore ai 60 cm di altezza da terra; inoltre, l'altezza delle maniglie o dei dispositivi di apertura deve essere compreso tra 1m e 1.30m, meglio se 1.15m.
Pavimenti
Il dislivello dei pavimenti non deve superare i 2,5 cm. Attenzione alla presenza di pavimentazioni antisdrucciolevoli per i quali il valore di attrito non deve essere modificato (vedasi punto 8.2.2. del D.M.)
Terminali degli impianti
Al punto 8.1.5. del D.M. gli apparecchi elettrici, i quadri generali, le valvole e i rubinetti di arresto delle varie utenze, così come i regolatori degli impianti di riscaldamento e di condizionamento, nonché i campanelli di allarme e anche il citofono devono essere compresi tra i 40 e i 140 cm.
Riepilogo
Ricordiamo che il bonus barriere architettoniche per il 2023 con l'ultima legge di bilancio, riconosce una detrazione irperf del 75% (in 5 quote annuali) estesa fino al 2025 per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 con una spesa massima compresa tra i 30k ai 50k euro. Si può utilizzare il bonus anche per interventi di automazione degli impianti e degli edifici e sono detraibili le spese di smaltimento e bonifica dei materiali. Nel bonus non rientrano gli immobili di nuova costruzione.
Si ricorda, inoltre, che il decreto 11/2023 non prevede la possibilità di usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura; ciò è possibile se in data precedente al 17 febbraio 2023 sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, oppure per i lavori già iniziati per i quali non è previsto titolo abilitativo.