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Bonus edilizi, commercialisti: “Consentire correzione errori comunicazioni sconto o cessione”

Il Consiglio nazionale dei commercialisti in Senato: “Riaprire la remissione in bonis per le comunicazioni già inviate entro il 4 aprile”

lunedì 16 settembre 2024 - Redazione Build News

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Consentire la correzione degli errori nelle comunicazioni di opzione di sconto o cessione il cui termine ultimo di presentazione è scaduto il 4 aprile 2024. È una delle richieste contenute nella memoria sulla “Conversione in legge del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, presentata in Senato dal Consiglio nazionale dei commercialisti presieduto da Elbano de Nuccio.

Riaprire la remissione in bonis per le comunicazioni già inviate entro il 4 aprile

“La conversione in legge del decreto-legge in esame  – scrivono i commercialisti – può rappresentare la sede ideale per consentire ai contribuenti, finalmente, di correggere gli errori commessi in sede di compilazione e presentazione all’Agenzia delle entrate delle comunicazioni di opzione di sconto o cessione, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il cui termine ultimo di presentazione è scaduto il 4 aprile 2024, con l’esclusione dei soli errori che hanno comportato la comunicazione e il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare minore rispetto a quello che sarebbe stato spettante”.

Nessun appesantimento del monte dei crediti riconosciuto nei cassetti fiscali

“In questo modo – aggiungono – senza appesantire di un solo euro il monte dei crediti d’imposta attualmente riconosciuto nei cassetti fiscali dei fornitori e cessionari e preso a base dal MEF per la redazione dei documenti di economia e finanza, si consentirebbe ai contribuenti di sanare anche errori per i quali, a oggi, non sussiste altro rimedio che l’annullamento della comunicazione, in un contesto in cui però, causa la sopravvenuta esclusione delle comunicazioni di opzione dal novero degli adempimenti fiscali per i quali vige il principio della remissione in bonis, tale annullamento non consentirebbe di procedere alla ripresentazione di una nuova comunicazione corretta, con conseguente perdita del credito d’imposta spettante al contribuente. Tale possibilità di correzione – concludono – va altresì concessa a tutti quei condòmini che hanno commesso l’errore di far presentare la comunicazione di opzione al condominio anche con riguardo alle spese relative a interventi agevolati che riguardavano le parti private dell’edificio di pertinenza dei singoli condòmini, anziché le parti comuni di pertinenza condominiale”.

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