I beneficiari delle agevolazioni fiscali derivanti dai c.d. bonus edilizi, dal 29 maggio 2024 non possono più optare per la cessione del credito d'imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite. Come chiarito in occasione di ''Telefisco 2024'', i beneficiari delle detrazioni elencate al comma 2 dell'articolo 121 del decreto Rilancio dal 29 maggio 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 39 del 2024), non possono più optare per la cessione del credito d'imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite.
Tuttavia, i cessionari del credito potranno continuare, nel rispetto delle condizioni previste dal medesimo articolo 121 del decreto Rilancio, a cedere i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale, non ancora utilizzati in compensazione.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 240 del 15 settembre 2025 (in allegato).
L'Istante, uno studio associato che svolge attività di consulenza del lavoro, dichiara di aver effettuato talune prestazioni professionali per conto di una società di costruzioni edili che gli ha proposto, in luogo del pagamento, la cessione di taluni crediti maturati «attraverso il meccanismo del cosiddetto sconto in fattura ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 121 del D.L. 34/2020 e s.m.i., [...] per interventi edilizi di cui allo stesso art. 121 comma 2 del D.L. 34/2020, già presenti nel cassetto fiscale.».
L'Istante, premesso che «dal 29/05/2024 ai beneficiari delle detrazioni fiscali per interventi edilizi non è più consentito optare per la cessione del credito in relazione alle rate di detrazione non ancora fruite» chiede «se tale blocco opera anche per le cessioni operate da aziende edili che hanno maturato il credito con il meccanismo dello ''sconto in fattura'', e di conseguenza già presente nella piattaforma ''cessione crediti'' del cassetto fiscale (per cui la cessione avverrebbe tramite semplice opzione in tale piattaforma).».
I chiarimenti del Fisco
Nella sua risposta l'Agenzia delle Entrate, dopo aver ripercorso la normativa in materia – tra cui il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 (cd. decreto Cessioni) e il predetto decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 (entrata in vigore il 29 maggio 2024) – ha precisato che nel caso in esame la società di costruzioni edili potrà cedere all'Istante i crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto Rilancio presenti nel proprio cassetto fiscale in luogo del pagamento degli onorari dovuti.
“Resta fermo che, come chiarito con la circolare n. 23/E del 2022 (cfr. paragrafo 6.2.1), i crediti acquisiti ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio in relazione a prestazioni professionali rese nei confronti di committenti che hanno esercitato l'opzione ivi disciplinata costituiscono un provento percepito nell'esercizio dell'attività professionale e, pertanto, assoggettato a tassazione ai sensi dell'articolo 54 e ss. del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”, conclude l'AdE.