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Bonus edilizi e superbonus: nel nuovo rapporto ENEA un focus sulla Direttiva Case Green - EPBD IV

Pubblicato il rapporto annuale 2025 sulle detrazioni fiscali, che illustra i principali risultati degli interventi di miglioramento energetico incentivati dal Bonus Casa, dall’Ecobonus, dal Bonus Facciate e dal SuperEcobonus

venerdì 31 ottobre 2025 - Alessandro Giraudi

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Curato dal Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica dell’ENEA sulla base delle informazioni e dei dati disponibili al 31 marzo 2025, il rapporto annuale 2025 sulle detrazioni fiscali illustra i principali risultati degli interventi di miglioramento energetico incentivati dal Bonus Casa (art. 16-bis del D.P.R. 917/1986; art. 16 del D.L. 63/2013, conv. con L. 90/2013, e s.m.i.), dall’Ecobonus (L. 296/2006; art. 14 del D.L. 63/2013), dal Bonus Facciate (L. 160/2019) e dal SuperEcobonus (D.L. 34/2020, conv. con L. 77/2020, e s.m.i.).

Il rapporto analizza il contenuto delle asseverazioni finali da SuperEcobonus relative a lavori ultimati entro il 31 dicembre 2024, compresi quelli conclusi negli anni precedenti. Per le altre detrazioni fiscali, invece, il rapporto esamina i dati delle schede descrittive di interventi terminati nel solo 2024. Poiché l’analisi si fonda sull’estrazione del 31 marzo 2025, cioè sulle comunicazioni non tardive, i risultati delle agevolazioni “ordinarie” potranno variare per effetto di correzioni, annullamenti e nuovi invii registrati dal 1° aprile 2025 al termine ultimo per presentare la dichiarazione dei redditi relativa al 2024.

I risparmi energetici conseguiti attraverso gli interventi agevolati, espressi come risparmi annui di energia primaria non rinnovabile, si basano sulle stime dichiarate da chi redige la scheda descrittiva. Per il SuperEcobonus il dato è sempre calcolato dal professionista asseveratore; per l’Ecobonus il calcolo è automatico in alcuni casi semplici (in funzione delle caratteristiche essenziali dell’impianto di climatizzazione invernale esistente e dell’involucro edilizio), mentre negli altri la stima è a cura di chi redige la scheda. Per il Bonus Casa il risparmio energetico, assente nelle schede descrittive, è stimato sulla base dei consumi associabili a impianti di riscaldamento di prestazioni standard per zona climatica.

La Direttiva Case Green - EPBD IV

Nel rapporto c'è anche un focus sulla Direttiva EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) del Parlamento europeo e del Consiglio, che “ha l'obiettivo di ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas serra degli edifici. Introdotta per la prima volta nel 2002, è stata successivamente aggiornata nel 2010 e nel 2018 e la sua ultima revisione, avvenuta il 24 aprile 2024 (2024/1275), è nota in Italia come la 'Direttiva Case Green'.

A supporto dell’attuazione della EPBD nei vari Stati membri, è stata avviata nel 2005 la Concerted Action EPBD, oggi giunta al suo sesto ciclo di finanziamento (2022–2027), che coinvolge tutti i 27 Paesi dell’UE, oltre alla Norvegia. In Italia, il punto di riferimento nazionale è l’ENEA, in collaborazione con il Comitato Termotecnico Italiano (CTI). 

La Concerted Action EPBD ha l’obiettivo di facilitare il dialogo e lo scambio di esperienze tra ministeri, agenzie tecniche e Commissione Europea, affrontando in modo coordinato le sfide comuni poste dalla Direttiva. Attraverso incontri periodici e momenti di confronto strutturato, l’iniziativa promuove la condivisione di buone pratiche, soluzioni normative e approcci tecnici, contribuendo a una maggiore coerenza nell’applicazione delle politiche europee sull’efficienza energetica in edilizia. Tra i temi recentemente discussi, spicca la nuova EPBD IV, che rappresenta un importante passo avanti nella transizione energetica del settore. 

Entro il 29 maggio 2026, gli Stati membri dovranno recepire la EPBD IV all'interno delle proprie normative nazionali. Si tratta di un passaggio strategico per guidare il settore delle costruzioni - tra i più energivori e ad alta intensità di emissioni - verso un percorso concreto di decarbonizzazione. Per tradurre gli obblighi normativi in azioni efficaci, è essenziale disporre di una visione chiara, sostenuta da piani solidi e da soluzioni tecnicamente valide ed economicamente sostenibili. 

Phase-out progressivo delle caldaie alimentate da combustibili fossili

Una delle misure chiave riguarda l’eliminazione progressiva dei combustibili fossili nei sistemi di riscaldamento e raffrescamento, un passo cruciale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione degli edifici entro il 2050. Infatti, il riscaldamento degli ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria rappresentano oltre il 75% dell'energia finale consumata dalle famiglie nell'UE, e quasi i due terzi di questa energia proviene ancora da combustibili fossili, principalmente gas naturale. Pertanto, la decarbonizzazione del settore edilizio dipende dall'eliminazione graduale dell'uso di combustibili fossili, in particolare per il riscaldamento tramite caldaie.

La revisione della Direttiva EPBD IV ha definito il quadro normativo per questa transizione, introducendo il phase-out progressivo delle caldaie alimentate da combustibili fossili. Gli Stati membri sono chiamati a rispettare una serie di disposizioni contenute negli articoli 13 e 17, che prevedono politiche e misure concrete. In particolare, l'articolo 13 consente agli Stati di stabilire requisiti specifici riguardo alle emissioni di gas serra, alla quota di energia da fonti rinnovabili e al tipo di combustibile utilizzato nei generatori di calore. L'articolo 17 stabilisce, invece, che dal 1° gennaio 2025 non saranno più concessi incentivi finanziari per l'installazione di caldaie autonome alimentate da combustibili fossili, con il 2040 come data indicativa per completare la transizione. 

Manovra 2025: le caldaie a combustibili fossili escluse dalle detrazioni fiscali 

Con la Legge di Bilancio per il 2025 (L. 207/2024, articolo 1, comma 55), l’Italia dà attuazione alla Direttiva Case green escludendo dalle agevolazioni fiscali per il miglioramento energetico degli edifici esistenti (Ecobonus, Superbonus e bonus edilizi) gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con “caldaie uniche alimentate a combustibili fossili”. A partire dal 1° gennaio 2025, infatti, tali interventi non beneficiano più di questi incentivi fiscali per le spese sostenute nel periodo che va dal 2025 al 2027. 

La Circolare AdE n. 8/E del 19 giugno 2025

I chiarimenti sull’esclusione delle caldaie a combustibili fossili dagli incentivi fiscali sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 8/E del 19 giugno 2025. Il documento offre una guida chiara su quali impianti possano ancora accedere alle agevolazioni e quali, invece, ne siano esclusi. A partire dal 2025, non saranno più incentivabili le caldaie a condensazione e i generatori d’aria calda, alimentati da combustibili fossili. La stessa circolare chiarisce che l’esclusione introdotta dalla Legge di Bilancio non coinvolge i microcogeneratori, le pompe di calore ad assorbimento a gas e i sistemi ibridi. 

Le regole fiscali stabiliscono una distinzione temporale chiara. Tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 continueranno a essere agevolabili, anche se i lavori si concluderanno nel 2025: come di consueto, farà fede la data di pagamento e non quella di completamento dei lavori. Per il SuperEcobonus la circolare chiarisce anche che, qualora prima del 1° gennaio 2025 sia stata presentata la CILA-superbonus o, per gli interventi di demolizione e ricostruzione, l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente con caldaie a condensazione o generatori d’aria calda a condensazione continua a rilevare per il conseguimento del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.”

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