Attualità

Calamità naturali, dal 2024 obbligo di assicurazione per le imprese

Crisi climatica con effetti più gravi e frequenti, ristori statali poco tempestivi. Il governo Meloni corre ai ripari con l’assicurazione obbligatoria per tutte le imprese con franchigia non superiore al 15%

venerdì 3 novembre 2023 - Franco Metta

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Da un lato la crisi climatica che aumenta il rischio catastrofale - i cambiamenti climatici in atto d’altronde provocano eventi più frequenti e di maggiore intensità - dall’altro la difficoltà oggettiva da parte dello Stato di offrire ristori tempestivi alle attività colpite, si pensi per esempio ai recenti casi di Marche, Emilia Romagna e nelle ultime ore in Toscana, giusto per citarne alcune. Ecco quindi spiegato il motivo per cui il governo Meloni, con la legge di Bilancio 2024, corre ai ripari prevedendo all’art. 24 nuove “Misure in materia di rischi catastrofali”.

Che cosa cambia nel 2024

Premesso che nel momento di pubblicazione del presente articolo la legge di Bilancio 2024 è ancora all’esame del Parlamento, e che quindi in sede di approvazione eventuali dettagli o cifre potrebbero subire modifiche, precisiamo subito l’ambito di applicazione previsto normativa.

Per eventi catastrofali si intendono sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Sono quindi esclusi altri fenomeni causati dai cambiamenti climatici, come per esempio la siccità, e altri fenomeni dannosi per una impresa come per esempio gli incendi. Per questi ultimi è naturalmente possibile stipulare una polizza incendio che però non è obbligatoria.

Entro il 31 dicembre 2024 dunque le imprese, con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile saranno tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni in base allo schema stato patrimoniale ex art. 2424 del codice civile, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Si tratta in sostanza di terreni e Fabbricati, di Impianti e macchinario e di Attrezzature industriali e commerciali che rientrano tra le Immobilizzazioni materiali (al netto del fondo ammortamento).

Il comma 2 inoltre rincara la dose. Infatti dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese si terrà conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere sul bilancio dello Stato, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. Insomma anche con l’assicurazione lo Stato continuerà compatibilmente con le proprie disponibilità ad erogare indennizzi ma presumibilmente gli aiuti andranno solo alle imprese assicurate.

E le imprese che non si assicureranno? In base al comma 7 il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre delle imprese di assicurazione sarà punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200.000 a euro 1.000.000.

Assicurazione con franchigia

I commi 3 e 4 entrano più in dettaglio, fermo restando che l’eventuale decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative: intanto le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato presso Consap Spa e approvato dall’Ivass che ne valuta la stabilità. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e l’applicazione di premi proporzionali al rischio. È la stessa Ivass che provvederà nel caso a erogare le sanzioni.

Nuova sezione speciale nel Fondo di garanzia

Nel cosiddetto Fondo di garanzia che fu istituito dal governo Conte subito dopo lo scoppio della pandemia da Covid-19 (articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020) dal 1° gennaio 2024 sarà istituita una sezione speciale, con autonoma evidenza contabile, con una dotazione iniziale di 5 miliardi di euro, alimentata, altresì, con le risorse finanziarie versate dalle imprese di assicurazione a titolo di remunerazione della copertura, al netto delle commissioni trattenute da Sace Spa. Quest’ultima infatti è autorizzata (comma 8) a concedere, in favore degli assicuratori e riassicuratori del mercato privato mediante apposita convenzione una copertura fino al 50% degli indennizzi cui i medesimi sono tenuti a fronte del verificarsi degli eventi di danno dedotti in contratto e comunque non superiore a 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.


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