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Caro materiali, firmato il decreto che consentirà di liquidare il 60% delle istanze ammissibili

Il ministro Salvini ha firmato un decreto per una variazione di cassa, interna al bilancio del MIT, per 660 milioni di euro. Le risorse sono destinate alla liquidazione delle istanze, avanzate nei mesi scorsi dalle stazioni appaltanti, di accesso al Fondo prosecuzione opere pubbliche e al Fondo revisione prezzi

martedì 24 giugno 2025 - Alessandro Giraudi

materiali edilizi

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato un decreto per una variazione di cassa, interna al bilancio del MIT, per complessivi 660 milioni di euro.

Le risorse sono destinate alla liquidazione delle istanze, avanzate nei mesi scorsi dalle stazioni appaltanti, di accesso al “Fondo prosecuzione opere pubbliche” e al “Fondo revisione prezzi”.

La variazione disposta consentirà di liquidare circa il 60 per cento delle istanze ammissibili; gli uffici del MIT sono già al lavoro per consentire il pagamento di ulteriori richieste entro l’estate. Il provvedimento urgente conferma l’attenzione del ministro verso le imprese del settore”, si legge nel comunicato del MIT.

Caro materiali: il decreto 8 maggio 2025

Ricordiamo che sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 31 maggio scorso è pubblicato il decreto 8 maggio 2025 (“Disciplina delle modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”) con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti disciplina  le  modalità operative  e  le condizioni di accesso al Fondo del Dl Aiuti (di cui all'art. 26,  comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022). 

Le disposizioni relative al  Fondo  si  applicano  alle  ipotesi previste dall'art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge  n. 50 del 2022, e in particolare: 
- agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui  all'art.  54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31  dicembre 2021,  relativamente  agli  stati  di  avanzamento   concernenti   le  lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel  libretto  delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025; 
- agli appalti pubblici di  lavori,  relativi  anche  ad  accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto  legislativo  n.  50  del 2016, aggiudicati  sulla  base  di  offerte  con  termine  finale  di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso  al  Fondo  di  cui  all'art.  26,  comma  7  del decreto-legge n.  50  del  2022,  con  riferimento  alle  lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore  dei  lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025; 
- agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'art. 54 del decreto  legislativo  n.  50  del  2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato,  dell'ANAS  S.p.a.  e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI  della  parte  II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016,  limitatamente  alle attività previste nel citato capo  I  e  qualora  non  applichino  i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi  utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo  dell'art.  26, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022; 
- ai contratti affidati a contraente generale dalle società  del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50  del  2022,  le  cui  opere siano in corso di esecuzione, per i quali si  applica  un  incremento del  20  per  cento  agli  importi  delle  lavorazioni   eseguite   e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022  fino  al 31 dicembre 2025. 

Alla copertura degli oneri, si provvede a valere sulle risorse  del Fondo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 16  luglio  2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020, n. 120. 

È possibile  presentare  l'istanza  di accesso al Fondo durante le seguenti finestre temporali: 
- I finestra temporale: dal 1° luglio  2025  al  31  luglio  2025 relativamente alle sole lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità  dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2025  al  31  maggio 2025; 
- II finestra temporale: dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 relativamente alle sole lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità  dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° giugno 2025 al  31  dicembre 2025.

Il MIT esamina le istanze presentate e decide cumulativamente su di esse secondo l'ordine di presentazione delle domande, con decreti direttoriali adottati secondo la  seguente tempistica, da emanarsi solo laddove le risorse siano disponibili: 
- entro il 31 ottobre 2025, per  le  istanze  presentate  dal  1° luglio 2025 al 31 luglio 2025; 
- entro il 31 maggio 2026,  per  le  istanze  presentate  dal  1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026. 

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