Sulla Gazzetta Ufficiale n.125 del 31 maggio è pubblicato il decreto 8 maggio 2025 (“Disciplina delle modalità operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche”) con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo del Dl Aiuti (di cui all'art. 26, comma 6-quater, del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022).
Le disposizioni relative al Fondo si applicano alle ipotesi previste dall'art. 26, commi 6-bis, 6-ter e 12 del decreto-legge n. 50 del 2022, e in particolare:
- agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, nonché agli accordi quadro di cui all'art. 54 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
- agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro di cui al citato art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2023 che non abbiano accesso al Fondo di cui all'art. 26, comma 7 del decreto-legge n. 50 del 2022, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;
- agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 50 del 2016 delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell'art. 26, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2022;
- ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall'ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50 del 2022, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025.
Risorse del Fondo
Alla copertura degli oneri, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
Due finestre temporali per le istanze
È possibile presentare l'istanza di accesso al Fondo durante le seguenti finestre temporali:
- I finestra temporale: dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2025 al 31 maggio 2025;
- II finestra temporale: dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026 relativamente alle sole lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2025.
Il MIT esamina le istanze presentate e decide cumulativamente su di esse secondo l'ordine di presentazione delle domande, con decreti direttoriali adottati secondo la seguente tempistica, da emanarsi solo laddove le risorse siano disponibili:
- entro il 31 ottobre 2025, per le istanze presentate dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025;
- entro il 31 maggio 2026, per le istanze presentate dal 1° febbraio 2026 al 28 febbraio 2026.