Attualità

Certificazione energetica e validità temporale massima dell’A.P.E.: linee guida in Liguria

La Regione Liguria ha definito linee guida operative per i certificatori abilitati al rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica, integrando la circolare del 16 aprile 2025. Il D.Lgs. 192/2005 prevede che la validità temporale massima degli A.P.E. è subordinata al controllo degli impianti termici

venerdì 26 settembre 2025 - Alessandro Giraudi

apertur

Con il Decreto Dirigenziale n. 6422 del 5 settembre 2025, la Regione Liguria ha approvato le “Linee guide per la certificazione energetica nella Regione Liguria”, ai sensi dell’art. 2 c. 1 lettera c) della L.r. 22/2007.

Il D.D. (in allegato) integra la circolare prot. n. 0205390 del 16 aprile 2025 avente ad oggetto “Validità degli APE” (emanata a seguito del confronto avuto con i rappresentanti degli Ordini e dei Collegi professionali della Liguria in data 11 aprile 2025) la quale, sulla base di una analitica ricostruzione tecnica, giuridica ed amministrativa, ha definito le condizioni per il rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici (APE), e la loro validità, in relazione al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici, con particolare riferimento agli impianti termici, al servizio dell’immobile da certificare.

Rilascio degli A.P.E.: linee guida operative per i certificatori abilitati

La Regione Liguria ha ritenuto di procedere alla definizione di linee guida operative a favore dei certificatori abilitati al rilascio degli Attestati di Prestazione Energetica, integrando la predetta circolare. La ratio delle disposizioni impartite è da rinvenirsi nella corretta attuazione della disciplina nazionale, nella sempre maggiore promozione di interoperabilità tra il Sistema Informativo degli APE ed il Catasto degli Impianti Termici della Regione Liguria (SIAPEL/CAITEL) e nella sensibilizzazione ai responsabili di impianto per la sicurezza di persone e cose.

Validità temporale massima Attestati subordinata al controllo degli impianti termici 

Non si può prescindere, nella lineare lettura ed interpretazione dell’art. 6 c. 5 secondo periodo del D.Lgs. 192/2005 che recita “la validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento etc.”, dalla necessarietà che l’impianto in parola debba essere anche censito alla banca dati di cui all’art. 25-bis c. 1 lettera a) del L.r. 22/2007, come previsto dall’art 14 c. 6 del R.r. n. 1/2018. 

Il provvedimento – nel quale sono allegate le Linee guide per la certificazione energetica – è pubblicato sul Burl n. 39 Parte II del 24 settembre 2025 e sul sito web istituzionale della Regione, nella sezione dedicata alla certificazione energetica.

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