Con la risoluzione n. 80/E del 24 ottobre 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non gode dei benefici relativi alle imposte di registro, ipotecaria e catastale la cessione di diritti volumetrici effettuata dal Comune nei confronti di una società, in esecuzione della convenzione attuativa di un piano urbanistico. Si tratta di atto assimilabile al trasferimento di un diritto reale immobiliare.
Tale soluzione, osserva l'Agenzia delle Entrate, “appare altresì coerente con l’indirizzo assunto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze che, con nota prot. n. 32399 del 23 luglio 2018, ha condiviso le argomentazioni svolte dalla scrivente, tra l’altro, nella parte in cui si ritiene non possibile “applicare il regime di favore con riferimento ad atti che, pur se genericamente preordinati alla trasformazione del territorio, non appaiono riconducibili alla tipologia di atti relativi e connessi all’attuazione della disciplina individuata dalla legge n. 10 del 1977 e successive modifiche, vuoi perché in tali atti non è individuata compiutamente la disciplina cui ricondurre la tipologia di intervento edilizio, vuoi perché la disciplina applicabile a tali atti è differente o comunque non connessa a quella di cui alla legge n. 10 del 1977 e successive modificazioni”.
Del resto, le norme agevolative sono di stretta interpretazione, e, pertanto, l’ambito applicativo delle stesse non può essere esteso, in via interpretativa, a fattispecie non espressamente contemplate dalla norma.
La Corte di Cassazione ha, infatti, precisato, al riguardo, che le norme agevolative di carattere fiscale rientrano tra quelle “… di carattere eccezionale che (…) esigono un’esegesi ispirata al criterio di stretta interpretazione (…) e non ammettono interpretazioni analogica o estensiva (…) con la conseguenza che i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l’ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa” (cfr. sentenza Corte di Cassazione, sez. V, 7 maggio 2008, n. 11106).
Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate ritiene che “tale atto di cessione di volumetria, tenuto conto che la Corte di Cassazione (cfr. in tal senso sentenza 14 maggio 2007, n. 10797) ha precisato che la cessione di cubatura, in quanto facoltà inerente al diritto di proprietà, è assimilabile al trasferimento di un diritto reale immobiliare (in tal senso cfr. risoluzione 20 agosto 2009, n. 233) ed è pertanto soggetta ad imposta proporzionale di registro, sconta l’imposta di registro nella misura del 9%, come previsto dall’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, e, ai sensi del comma 3 dell’articolo 10 del D LGS n. 23 del 2011, le imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di 50 euro”.
In allegato la risoluzione n. 80/E del 24 ottobre 2018