L’aliquota IVA agevolata al 4% si applica soltanto alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'appalto; pertanto, sono escluse da tale agevolazione le cessioni con posa in opera di beni (non dipendenti da contratti di appalto) finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 212 del 19 agosto 2025 (in allegato), in merito al dubbio interpretativo di un istante riguardante l'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata del 4% alla fornitura con posa in opera di infissi dotati dei requisiti tecnici previsti dalla normativa di riferimento per il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche, alla luce del tenore letterale del numero 41-ter, Tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA, secondo cui sono assoggettate alla citata aliquota del 4 per cento le «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche».
In cosa consiste l'agevolazione
“Come affermato nella consulenza giuridica n. 18 del 24 luglio 2019, si tratta di un'agevolazione diretta a favorire l'esecuzione di opere finalizzate all'adeguamento degli edifici alle prescrizioni contenute nella legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante ''Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati''.
Le barriere architettoniche qui in discussione, in particolare, sono quelle descritte dall'articolo 2 del D.M. n. 236 del 1989, attuativo dell'articolo 1 della citata legge n. 13 del 1989, ai sensi del quale sono tali:
''a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;
c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi''.
La disposizione di cui al citato numero 41-ter) di fatto completa la previsione del precedente numero 31), includendo le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto e, pertanto, ha carattere oggettivo, nel senso che guarda alla natura del prodotto piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente (cfr. anche la risposta pubblicata n. 3 del 2020).
Pertanto, laddove le opere abbiano le caratteristiche tecniche previste dalla normativa di riferimento, ai sensi dell'articolo 8.1.13 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, e siano realizzate in base ad un contratto di appalto, può trovare applicazione l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento”, ricorda l'Agenzia delle Entrate.
Come distinguere tra cessione di beni con posa in opera e prestazioni di servizi
“In merito ai criteri che consentono di distinguere tra cessione di beni con posa in opera e prestazioni di servizi, con la Risoluzione 10.08.2007, n. 220/E, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che ''...nelle ipotesi in cui siano poste in essere sia prestazioni di servizi che cessioni di beni, occorrerà far riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l'obbligazione di dare o quella di fare. Si fa presente che in linea di principio la distinzione tra contratto di vendita e contratto di appalto dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti. Quando il programma negoziale ha quale scopo principale la cessione di un bene e l'esecuzione dell'opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente, o a consentirne la fruizione, senza modificarne la natura, il contratto è senz'altro qualificabile quale cessione con posa in opera. Al contrario, se la volontà contrattuale è quella di addivenire a un risultato diverso e nuovo rispetto al complesso dei beni utilizzati per l'esecuzione dell'opera, allora la prestazione di servizi si deve considerare assorbente rispetto alla cessione del materiale impiegato''.
Come qualificare fornitura impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, infissi
In linea generale, l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 212/2025 fa presente che “in assenza di clausole contrattuali che obblighino l'assuntore a realizzare un quid novi rispetto all'ordinaria serie produttiva, deve qualificarsi come contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d'aria, infissi etc., qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti. Con la risoluzione n. 25/E del 2015 (confermando quanto già sostenuto con risoluzione n. 360009 del 5 luglio 1976) è stato escluso il requisito del quid novi nel caso in cui nella fornitura degli infissi siano previste semplici variazioni di misura in relazione alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente”.
L'AdE rileva, altresì, che, “come evidenziato dall'orientamento giurisprudenziale unionale, ai fini della qualificazione dell'operazione come cessione di beni o prestazione di servizi, occorre individuarne gli elementi predominanti, tra cui il rapporto tra il prezzo dei beni e quello dei servizi rappresenta senz'altro un indice oggettivo di cui si può tener conto, anche se questo elemento da solo non deve assumere un'importanza decisiva (cfr. sentenza CGUE relativa alla causa C-111/05).
Al riguardo, in sede di invio di documentazione integrativa, l'istante rappresenta che l'incidenza del corrispettivo della posa in opera si aggira in media intorno al 26% del corrispettivo totale, mentre la parte prevalente del corrispettivo è rappresentata dal valore degli infissi.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, assumendosi la ricorrenza di un contratto di compravendita e tenuto conto dell'espresso riferimento alle prestazioni di servizi dipendenti da un contratto di appalto contenuto nella norma, rimane esclusa l'applicazione, invocata dall'Istante, dell'art. 41-ter, della Tabella A, parte II, d.P.R. n. 633 del 1972”, conclude l'Agenzia delle Entrate.