Normativa

Condizionatori su facciate di edifici storici: il TAR su autorizzazione paesaggistica ed edilizia libera

Nel caso esaminato dal Tar Campania, l'installazione di un impianto di condizionamento sulla facciata nord di un palazzo di interesse storico, in un territorio interamente sottoposto a vincolo paesaggistico, risale a 15 anni fa, quindi non rientra nell'edilizia libera

lunedì 13 ottobre 2025 - Alessandro Giraudi

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“Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, indipendentemente dalla natura dell’intervento e dal titolo necessario per la sua edificazione, in assenza della previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, è in ogni caso doverosa l’applicazione della sanzione demolitoria”.

Lo ha ricordato il Tar Campania (Sezione Settima), nella sentenza n. 6478/2025 avente ad oggetto l'installazione, avvenuta circa 15 anni fa, di un impianto di condizionamento sulla facciata nord di un palazzo di interesse storico, in un territorio interamente sottoposto a vincolo paesaggistico, in difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché in assenza di autorizzazione paesaggistica ex art. 181 del D. Lgs n. 42/2004.

Il Tar Napoli osserva che “a prescindere dal titolo ritenuto più idoneo e corretto per realizzare un intervento edilizio in zona vincolata (DIA, Scia o permesso di costruire), ciò che rileva è il fatto che lo stesso intervento è stato posto in essere in assoluta carenza del titolo abilitativo e in assenza della previa valutazione sulla sua compatibilità sotto il profilo del vincolo paesaggistico, pertanto, ai sensi dell’art. 27, comma 2, DPR 380/2001, deve essere sanzionato attraverso il provvedimento sanzionatorio nella specie correttamente adottato dall’amministrazione”.

Dunque, “a giusta ragione il Comune ha ritenuto necessario, per l’installazione delle unità esterne in parola, in quanto inserite in un contesto territoriale protetto, l’acquisizione in via preventiva dell’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 d.lgs. 42/2004, con conseguente sanzione demolitoria in caso di titolo carente; infatti l’articolo 27 del DPR n. 380 del 2001 (applicato dal Comune intimato) impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano comunque costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico a prescindere dalla classificazione degli abusi valevole nel diverso contesto dei titoli edilizi”. 

L'installazione risale a 15 anni fa, quindi non rientra nell'edilizia libera 

Secondo il Tar Campania, non si può sostenere che la collocazione di dette unità esterne rientri tra le attività di edilizia libera per la quale non era richiesta l’autorizzazione paesaggistica a mente dell’allegato “A” al Dpr n. 31/2017 (“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”). I ricorrenti hanno sostenuto che le opere sarebbero qualificabili come di edilizia libera, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a-bis DPR 380/01 (come modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016), e non soggette al regime dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 149 dlgs n. 42/04 in combinato disposto con l’art. 2 Dpr n. 31/2017 e dell’allegato “A”. Non concorda il Tar Campania: “l’installazione in questione risale a circa 15 anni fa, dunque, essa è antecedente all’entrata in vigore della normativa invocata dai ricorrenti”. 

“A tutto concedere”, aggiunge il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, “va anche rilevato che il richiamato Dpr 31/2017, all’allegato A, annovera comunque tra gli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica le «installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico (lett. A.5), o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c), limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici» (lett. B.7 dell’allegato B).

Nella specie, tuttavia, come anche emerge dai rilievi fotografici, da un lato, i macchinari di condizionamento in questione, poggianti su altra facciata principale, lato nord, dell’edificio risultano comunque ben visibili dallo spazio pubblico; dall’altro, allo stato, non solo non è evincibile l’adozione di particolari accorgimenti per consentire l’integrazione armonica di detti macchinari con la complessiva struttura architettonica di pregio interessata (che parte ricorrente pur asserisce essere disposta a realizzare tramite “schermature, colorazioni, ecc.”), ma nemmeno risulta fornita adeguata prova sulla solo asserita impossibilità oggettiva di trovare una diversa collocazione all’interno della galleria e/o di utilizzare di soluzioni tecnologiche in grado di assicurarne il funzionamento e, al contempo, di minimizzare l’impatto sul contesto architettonico e storico-paesaggistico interessato”. 

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