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Credito d’imposta Zes 2026, ammesso il leasing anche prima della comunicazione preventiva

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’acquisto di un bene strumentale tramite leasing può beneficiare dell’agevolazione anche se effettuato prima dell’invio della comunicazione preventiva. Resta necessario rispettare tutti gli altri adempimenti previsti

mercoledì 9 settembre 2026 - Redazione Build News

shutterstock_2186655205 Fonte: Shutterstock

Il credito d’imposta Zes 2026 può essere riconosciuto anche per l’acquisto di un nuovo bene strumentale effettuato tramite leasing prima dell’invio della comunicazione preventiva richiesta per accedere all’agevolazione.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 169 del 3 settembre 2026, che ha esaminato il caso di un’impresa operante nel settore dell’edilizia privata intenzionata a utilizzare il credito d’imposta Zes per un investimento destinato alla propria struttura produttiva.

La questione riguardava in particolare la possibilità di considerare agevolabile un investimento realizzato prima dell’apertura della finestra temporale prevista per la comunicazione preventiva.

Il caso: un investimento effettuato nel febbraio 2026

L’impresa aveva acquisito un nuovo bene strumentale attraverso un contratto di leasing. Sia la stipula del contratto sia la consegna del bene erano avvenute nel febbraio 2026.

L’investimento era quindi precedente alla finestra stabilita per l’invio della comunicazione preventiva, fissata dal 31 marzo al 31 maggio 2026.

La normativa prevede infatti una comunicazione preventiva per accedere al beneficio, seguita da una comunicazione integrativa, con la presentazione degli adempimenti richiesta a pena di decadenza dal credito.

Nonostante l’investimento fosse stato avviato prima della comunicazione preventiva, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il credito potesse essere riconosciuto.

Leasing tra gli investimenti agevolabili

Alla base del chiarimento c’è innanzitutto la disciplina nazionale del credito d’imposta Zes. L’agevolazione, introdotta nel 2024 e successivamente prorogata anche per il 2025 e per il triennio 2026-2028, è stata da ultimo estesa dalla legge di Bilancio 2026, all’articolo 1, comma 438, della legge 199/2025.

Tra gli investimenti che possono accedere al beneficio rientrano anche quelli realizzati attraverso contratti di leasing. In questo caso, ai fini dell’individuazione del momento di effettuazione dell’investimento, si applicano le ordinarie regole della competenza economica.

La modalità di acquisizione del bene, quindi, non impedisce di per sé l’accesso al credito d’imposta.

Il principio di incentivazione previsto dalla normativa europea

Un elemento centrale nel ragionamento dell’Agenzia delle Entrate riguarda il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Il credito d’imposta Zes è infatti riconosciuto nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014, il cosiddetto GBER (General Block Exemption Regulation), che disciplina le condizioni per l’esenzione dall’obbligo di notifica di determinate categorie di aiuti.

Tra i requisiti previsti figura il cosiddetto principio di incentivazione: l’agevolazione può essere riconosciuta quando la disciplina nazionale che la prevede è entrata in vigore prima dell’avvio dell’investimento.

L’avvio dell’investimento viene individuato nel momento in cui si verifica il primo impegno vincolante che rende l’investimento irreversibile.

Nel caso esaminato il requisito era rispettato

Nel caso sottoposto all’Agenzia, il primo impegno vincolante era rappresentato dalla stipula del contratto di leasing, avvenuta nel febbraio 2026.

Anche la consegna del bene era avvenuta nello stesso mese. Entrambi gli eventi si collocavano quindi successivamente all’entrata in vigore della proroga del credito d’imposta Zes per il 2026, decorrente dal 1° gennaio 2026.

Il requisito previsto dalla disciplina europea risultava pertanto soddisfatto: al momento dell’avvio dell’investimento, infatti, la misura agevolativa era già in vigore.

Il credito spetta anche prima della comunicazione preventiva

La conclusione dell’Agenzia delle Entrate è quindi favorevole all’impresa: il credito d’imposta Zes 2026 può essere riconosciuto anche quando l’acquisizione del bene tramite leasing è avvenuta prima dell’invio della comunicazione preventiva.

La comunicazione preventiva non costituisce dunque, nel caso esaminato, il momento dal quale l’investimento può essere avviato. Ciò che rileva, anche alla luce della normativa europea, è che il primo impegno vincolante sia successivo all’entrata in vigore della disciplina che riconosce l’agevolazione.

Restano gli altri adempimenti per mantenere il beneficio

Il chiarimento non elimina tuttavia gli altri obblighi previsti dalla disciplina del credito d’imposta.

L’impresa deve infatti rispettare tutte le condizioni richieste per l’accesso all’agevolazione e provvedere agli adempimenti previsti, compresa la comunicazione integrativa, che per gli investimenti 2026 dovrà essere presentata entro il 17 gennaio 2027.

La risposta dell’Agenzia fornisce quindi un’indicazione rilevante per le imprese che hanno avviato investimenti in beni strumentali attraverso leasing all’inizio del 2026: l’assenza della comunicazione preventiva al momento dell’acquisto non comporta, di per sé, la perdita del credito, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea e tutti gli adempimenti successivi.

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