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Decreto Aiuti ter, il punto sulle norme più importanti per i Comuni e le Città metropolitane

L'Anci ha pubblicato una prima nota sintetica sul decreto legge 23 settembre 2022, n. 144

mercoledì 5 ottobre 2022 - Redazione Build News

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Il decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” - cd dl AIUTI TER - è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 settembre e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre.

L'Anci ha pubblicato una prima nota sintetica che riporta i contenuti delle norme più importanti per i Comuni e le Città metropolitane.

Misure straordinarie in favore delle regioni ed enti locali (Art. 5)

Vengono stanziati ulteriori 200 milioni di euro, di cui 160 per i Comuni e 40 milioni per le Città metropolitane e le province, a titolo di incremento del fondo straordinario di cui all’art. 27, co. 2, del dl 17/2022. La ripartizione sarà fatta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il MEF e gli Affari regionali e le autonomie, previa intesa in Conferenza Stato-città entro il 31 ottobre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas. Inoltre al comma 5 si prevede un contributo una tantum per le strutture sanitarie private accreditate, a valere sull’incremento di risorse del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard (competenza regionale).

Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale (Art. 6)

Il fondo per il TPL è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Con decreto del MIT, di concerto con il MEF e previa intesa in sede di Conferenza Unificata da adottare entro il 31 ottobre 2022, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento del contributo alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale.

Disposizioni urgenti in materia di sport (Art. 7)

La norma prevede 50 milioni di euro per il 2022 per il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano per destinarle all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge (23 ottobre) con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport saranno individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Disposizioni urgenti in favore degli enti del terzo settore (Art. 8)

All’art. 8 si prevedono due contributi diversi, ma entrambi destinati solo agli enti del terzo settore:

- Lo stanziamento di 120 milioni per il 2022 per il riconoscimento di un contributo straordinario (calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell’analogo periodo 2021) destinato agli enti del terzo settore che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale e semiresidenziale rivolti a persone con disabilità anche su affidamento del Comune;

- Lo stanziamento di 50 milioni per il 2022 per il riconoscimento di un contributo straordinario (calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell’analogo periodo 2021) destinato genericamente a tutti gli enti del terzo settore (iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore) indipendentemente dal settore di attività.

Con DPCM (di concerto con il Ministro alla Disabilità, MEF e MLPS), entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (23 ottobre), sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei suddetti contributi, le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo. Si segnala che dai contributi sono quindi escluse le strutture pubbliche a gestione diretta del Comune. Inoltre, nessuno di questi contributi è dedicato alle strutture per anziani non autosufficienti, che pure sono in forte sofferenza.

Contributo del Ministero dell’interno alla resilienza energetica nazionale (Art. 10)

Per contribuire alla crescita sostenibile del Paese e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero dell’interno utilizza direttamente o affida in concessione, in tutto o in parte, i beni demaniali o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2, previo accordo con il Ministero della transizione ecologica.

Contributo energia e gas per cinema e teatri (Art. 11)

Vengono stanziati 40 milioni di euro per l’anno 2022 per mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione di tali risorse.

Disposizioni per la gestione dell’emergenza energetica delle scuole paritarie (Art. 13)

Viene incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2022 il contributo, di cui all’art. 1, comma 13 della Legge 62/2000 per le scuole paritarie per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico derivanti dall’eccezionale incremento del costo dell’energia.

Procedure autorizzatorie per l’economia circolare e rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei sistemi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (Art. 22)

Si stabilisce che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di cui all’art. 198 bis del Codice dell’Ambiente costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

Nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei rifiuti previsti dal Codice Ambiente e dal PNRR, ove l’autorità competente non provveda sulla domanda di autorizzazione entro i termini previsti dalla legislazione vigente, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, assegna all’autorità medesima un termine non superiore a quindici giorni per provvedere. In caso di perdurante inerzia il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta anche avvalendosi di società pubbliche (di cui all’art. 2 del dlgs 175/2016) o di altre amministrazioni specificamente indicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per rafforzare le attività di vigilanza e di controllo del funzionamento e dell’efficacia dei sistemi consortili e autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, è istituito presso il MITE l’Organismo di vigilanza dei consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi.

L’Organismo è composto da due rappresentanti del MITE, di cui uno con funzioni di Presidente, due rappresentanti del MISE, un rappresentante dell’AGCM, un rappresentante dell’ARERA, un rappresentante dell’ANCI.

Le modalità di funzionamento sono stabilite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con decreto MITE.

Le risultanze delle attività dell’Organismo di vigilanza sono rese pubbliche sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro il 30 aprile di ogni anno.

Per il funzionamento dell’Organismo di vigilanza sono stanziati 50.000 euro per l’anno 2022 e 100.000 euro a decorrere dall’anno 2023. Ai componenti dell’Organismo di vigilanza non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Misure in materia di fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 23)

Si stabilisce (apportando modifiche all’art. 57 del d.l. 76/2020) che nel caso in cui l’infrastruttura di ricarica per cui è richiesta l’autorizzazione insista sul suolo pubblico, o su suolo privato gravato da un diritto di servitù pubblica, il comune pubblica l’avvenuto ricevimento dell’istanza di autorizzazione sul proprio sito istituzionale nonché sulla Piattaforma unica nazionale dal momento della sua operatività. Decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione, l’autorizzazione può essere rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui più soggetti abbiano presentato istanza e il rilascio dell’autorizzazione a più soggetti non sia possibile ovvero compatibile con la programmazione degli spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata dal comune, l’ottenimento dell’autorizzazione avviene all’esito di una procedura valutativa trasparente che assicuri il rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori.

Accesso al Fondo per l’avvio di opere indifferibili (Art. 29)

Viene estesa la procedura semplificata speciale per gli enti locali, disciplinata dai commi 2 e 3 dell’art. 7 del DPCM 28 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre u.s., anche ai seguenti interventi PNC:

- Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026;

- Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione: 20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;

- Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

- Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026.

(Si tratta delle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, lettera c), numeri 12 e 13 e lettera d), numero 1, del d.l. 6 maggio 2021, n. 59).

Utilizzo economie da contratti di forniture e servizi o di concessione di contributi pubblici (Art. 30)

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, le risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di contratti pubblici, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi del PNRR, possono essere utilizzate dalle Amministrazioni titolari nell’ambito dei medesimi interventi per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall’incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali, delle attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell’energia.

Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici (Art. 32)

Per accelerare l’avvio degli investimenti pubblici (art. 10 del dl 77/2021- Governance PNRR) mediante il ricorso a procedure aggregate e flessibili per l’affidamento dei contratti pubblici, Invitalia S.p.A. promuove, d’intesa con le amministrazioni interessate, la definizione e la conclusione di appositi accordi quadro, ai sensi dell’articolo 54 del Codice Appalti, per l’affidamento dei servizi tecnici e dei lavori.

Estensione e rifinanziamento della misura PNRR in favore delle farmacie rurali sussidiate (Art. 34)

Vengono stanziati 28 milioni di euro per l’anno 2022 per completare il programma di consolidamento delle farmacie rurali sussidiate. Tale finanziamento può essere concesso anche alle farmacie rurali sussidiate che operano in Comuni, centri abitati o frazioni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti, collocati al di fuori del perimetro delle aree interne, come definito dalla mappatura 2021-2027.

Proroghe misure semplificazione in materia di canone unico patrimoniale per occupazione di suolo pubblico (Art. 40)

Sono prorogate al 31 dicembre 2022 le misure di semplificazione per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei titolari di pubblici esercizi, di strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni. La posa in opera non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del Codice dei beni culturali di cui al D.lgs n. 42/2004 ed è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, c. 1, lettera e-bis), del DPR n. 380/2001.

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