Meno carte per i piccoli scavi, meno doppioni nelle autorizzazioni e scadenze precise per chi deve bonificare. Il Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2026 ha approvato un decreto-legge che interviene su istruttorie ambientali, clima, economia circolare e bonifiche.
Il provvedimento, proposto dalla presidente Giorgia Meloni e dal ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, modifica in più punti il Codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006). Il testo non è ancora in Gazzetta Ufficiale: fino alla pubblicazione le misure restano quelle dello schema uscito da Palazzo Chigi e possono cambiare.
Decreto Ambiente 2026: le novità in breve
- Terre e rocce da scavo: riutilizzo nello stesso sito senza caratterizzazione ambientale per i cantieri fino a 20 m³.
- VIA statale: l'autorizzazione paesaggistica può essere acquisita dentro la VIA anche nel provvedimento unico.
- Screening VIA: la verifica di assoggettabilità dei progetti PNRR-PNIEC passa alla Commissione tecnica dedicata.
- Bonifiche: procedure semplificate estese agli interventi finanziati dal Fondo sviluppo e coesione; 150 giorni per l'ordinanza al responsabile.
- Terra dei Fuochi: stanziamento portato a 200 milioni di euro.
- Comuni: fondo da 11 milioni l'anno dal 2027 per eventi climatici imprevedibili.
Terre e rocce da scavo: riutilizzo in sito fino a 20 m³ senza caratterizzazione
È la misura che tocca più da vicino i cantieri. Oggi il Dpr 120/2017 permette di reimpiegare nello stesso sito il terreno scavato, fuori dalla disciplina dei rifiuti, solo dopo averne dimostrato la non contaminazione con la caratterizzazione ambientale.
Il decreto porta nel Codice dell'ambiente una corsia più rapida per i cosiddetti cantieri puntuali: quelli che producono al massimo 20 m³ complessivi di materiale, calcolati sulle sezioni di progetto e destinati al riutilizzo diretto nel medesimo sito. In questi casi la caratterizzazione preventiva non serve più. Volumi e destinazione devono però risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.
Quando la semplificazione non vale
Restano fuori dalla deroga:
- le terre che contengono calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi o materie plastiche usati nello scavo;
- i materiali provenienti da siti con un procedimento di bonifica in corso;
- gli scavi fatti per rimuovere possibili sorgenti di contaminazione.
Deposito delle terre classificate come rifiuti
Per le terre qualificate come rifiuti (codici EER 17.05.04 e 17.05.03) i limiti non cambiano, ma salgono di rango: dal regolamento entrano nel Codice. Il deposito può arrivare a 4.000 m³ complessivi, di cui non oltre 800 m³ di rifiuti pericolosi.
L'avvio a recupero o smaltimento va fatto almeno ogni tre mesi, a prescindere dalle quantità, oppure al raggiungimento delle soglie. In ogni caso il deposito non può superare un anno.
Bonifiche dei siti contaminati: iter più rapido e 150 giorni per l'ordinanza
Le procedure semplificate nate per i siti orfani del PNRR vengono estese alle bonifiche finanziate dal Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027. Per chi progetta ed esegue questi interventi cambiano soprattutto i tempi della fase iniziale.
Il piano di caratterizzazione, cioè il programma delle indagini sul sito, si concorda con l'Arpa, che ha 30 giorni per rispondere e può dettare prescrizioni. Se l'Agenzia tace, il proponente può rivolgersi all'Ispra, che decide nei 15 giorni successivi. Risultati delle indagini, analisi di rischio (quando serve) e progetto degli interventi potranno poi essere approvati insieme, in un solo passaggio.
Responsabile della contaminazione: scatta il potere sostitutivo della Regione
Individuare chi ha inquinato resta compito della Provincia, ma ora c'è una scadenza. L'ordinanza che impone al responsabile di intervenire va adottata entro 150 giorni da quando una pubblica amministrazione comunica il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione.
Se la Provincia non si muove, la Regione le assegna fino a 30 giorni in più. Scaduti anche quelli, emette direttamente l'ordinanza con il supporto tecnico del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA). Il termine riguarda il solo provvedimento, non l'approvazione del progetto né la fine dei lavori.
Terra dei Fuochi, lo stanziamento sale a 200 milioni
Per il risanamento dell'area campana il Governo ha annunciato l'aumento delle risorse a 200 milioni di euro. I fondi confluiscono nella contabilità speciale del Commissario unico e sono soggetti a un monitoraggio dedicato sulla loro destinazione.
VIA e autorizzazione paesaggistica: stop alla doppia istruttoria
Per i progetti soggetti a VIA statale il proponente può già chiedere un provvedimento unico che raccolga la valutazione ambientale e gli altri titoli necessari (articolo 27 del Codice). E l'articolo 25, comma 2-quinquies, stabilisce che l'assenso del Ministero della Cultura reso nella VIA vale anche come autorizzazione paesaggistica, se la relazione paesaggistica consente un giudizio positivo di compatibilità.
Il decreto collega in modo esplicito le due norme. Anche nel provvedimento unico statale la paesaggistica potrà quindi arrivare attraverso la VIA, alle condizioni già previste, senza aprire una seconda istruttoria sullo stesso progetto.
Screening VIA alla Commissione PNRR-PNIEC
La Commissione tecnica PNRR-PNIEC, che già valuta i progetti del suo ambito, si occuperà espressamente anche delle verifiche di assoggettabilità a VIA: lo screening che stabilisce se serve la procedura completa.
Rimborso del 50% se l'amministrazione sfora i termini
Rimane il rimborso di metà dei diritti di istruttoria quando la procedura di VIA sui progetti PNRR-PNIEC non rispetta i tempi. Il decreto ne aggiorna la copertura: fino a 5 milioni di euro l'anno dal 2026.
Dissesto idrogeologico ed eventi climatici: le risorse per Commissari e Comuni
Per le opere contro il rischio idrogeologico, i Commissari di Governo potranno pagare l'assistenza tecnico-specialistica per bandi e realizzazione attingendo ai quadri economici degli interventi, entro il 3% del finanziamento assegnato. La regola vale anche per gli interventi non ancora chiusi contabilmente.
Nasce poi, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, un fondo per i Comuni da 11 milioni di euro l'anno a partire dal 2027. Servirà per gli eventi ambientali e climatici imprevedibili che non portano alla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale o regionale, con contributi fino a 1 milione per singolo evento.
Quando entrano in vigore le nuove regole
Le misure diventano operative solo con la pubblicazione del decreto-legge in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento il Parlamento ha 60 giorni per convertirlo in legge e può modificarlo. Fino ad allora imprese e tecnici devono continuare ad applicare le regole attuali, a partire dal Dpr 120/2017 per le terre e rocce da scavo.
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