È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre il decreto 11 settembre 2025 (in allegato), con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha modificato l’allegato 1 del decreto 5 agosto 2024 (DM CAM Strade), recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali - CAM Strade».
Alla luce di quanto disposto dal nuovo Regolamento “End of waste” cioè dal decreto ministeriale 28 giugno 2024, n. 127, «Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006», è emersa la necessità di correggere alcuni errori materiali e di integrare alcuni dei criteri dell’allegato tecnico al citato decreto ministeriale 5 agosto 2024, che, ricordiamo, è in vigore dal 21 dicembre 2024.
Ai fini del predetto decreto 11 settembre 2025 – entrato in vigore il 24 settembre 2025 – si applicano le definizioni di prodotto da costruzione di cui all’art. 3 del regolamento (UE) 2024/3110 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011.
Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 4, le disposizioni del decreto sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. Per gli affidamenti in corso le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono garantire un congruo termine agli operatori economici per la presentazione delle offerte; per l’esecuzione dei contratti si applicano le disposizioni di cui all’art. 120 comma 1 lettera c) del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici).
Derogabilità del DM CAM Strade
Il predetto art. 4 del decreto 11 settembre 2025 stabilisce che le disposizioni del decreto ministeriale 5 agosto 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, sono derogabili:
a) in caso di procedure e contratti aventi ad oggetto il servizio di progettazione esecutiva conseguente ad una progettazione di fattibilità tecnico-economica non soggetta all’applicazione del decreto ministeriale 5 agosto 2024, se il bando o l’avviso indittivo di scelta del contraente è pubblicato o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, se l’invito a presentare offerte è inviato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 11 settembre 2025;
b) in caso di procedure e contratti aventi ad oggetto lavori e in caso di procedure e contratti congiunti di progettazione esecutiva e di lavori, aventi a base di gara progetti non soggetti all’applicazione del decreto ministeriale 5 agosto 2024, se il bando o avviso indittivo di scelta del contraente è pubblicato o, nel caso di procedura senza pubblicazione di bando, se l’invito a presentare offerte è inviato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 11 settembre 2025.