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Rifiuti inerti da costruzione e demolizione, MASE: la miscelazione non necessita di autorizzazione

L’operazione di recupero, finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM n. 127 /2024, può includere la miscelazione dei rifiuti ammessi, senza che ciò comporti la necessità di una specifica autorizzazione all’operazione R12 né di una nuova classificazione del rifiuto

giovedì 30 ottobre 2025 - Alessandro Giraudi

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Con istanza di interpello, la Provincia di Campobasso chiede al MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica) chiarimenti in merito alla possibilità di rilasciare una specifica autorizzazione alla miscelazione dei rifiuti, da effettuarsi prima dell’operazione di recupero volta alla cessazione della qualifica di rifiuto per la produzione di aggregato recuperato, nell’ambito di quanto disciplinato dal decreto ministeriale n. 127 del 2024.

Nella sua risposta – interpello n. 190663 del 15 ottobre 2025 (in allegato) – il MASE anzitutto premette che “per la produzione di aggregato recuperato condotta conformemente al decreto ministeriale n. 127 del 2024 sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione elencati nella Tabella 1, punto 1 - allegato 1 al decreto stesso nonché gli ulteriori rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.

Il citato decreto prevede, alla lettera b) del medesimo allegato, che i rifiuti in ingresso siano sottoposti, prima del trattamento, a specifiche verifiche che comprendono l’esame della documentazione, il controllo visivo ed eventuali controlli supplementari. La stessa disposizione stabilisce, inoltre, che i rifiuti conformi, di cui alla Tabella 1, siano successivamente sottoposti alla messa in riserva in un’area dedicata esclusivamente ad essi e strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con tipologie di rifiuti non ammessi.

Con riferimento all’operazione di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi, è utile ricordare che l’articolo 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 127 del 2024, per gli impianti di recupero assoggettati al regime semplificato ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, rinvia alle norme tecniche generali di cui all’allegato 5 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998. Tra le prescrizioni ivi contenute, è espressamente disposto che il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte ed opportunamente separate per ciascuna tipologia di rifiuto individuata e realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.

Il processo di lavorazione, che segue alla messa in riserva e definito alla lettera c) del citato allegato 1, prevede alcune fasi meccaniche - quali frantumazione, vagliatura/selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate - elencate a titolo non esaustivo; non viene dunque esclusa la possibilità di miscelare i rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato, purché gli stessi siano quelli elencati nella Tabella 1 e che tale operazione non comprometta il successivo recupero per le finalità di cui al decreto ministeriale n. 127 del 2024.

Appare utile ricordare che l’operazione di recupero R12 “scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”, individuata nell’allegato C, parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in base alla nota 7) del medesimo allegato, può essere utilizzata “in mancanza di un altro codice R appropriato” e “può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di un una delle operazioni indicate da R 1 a R 11”.”

Non serve l’autorizzazione

Per le ragioni sopra esposte, il MASE ritiene che “l’operazione di recupero finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del decreto ministeriale n. 127 del 2024 possa pertanto includere la miscelazione dei rifiuti ammessi, nei termini sopra esposti, senza che ciò comporti la necessità di una specifica autorizzazione all’operazione R12 né di una nuova classificazione del rifiuto.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione”. 

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