È approdata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio la legge 9 maggio 2025, n. 69 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 recante “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni”.
Modifica al Codice Appalti
Entrata in vigore il 14 maggio, la legge all'articolo 20 (“Disposizioni urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Consiglio superiore dei lavori pubblici”) introduce una modifica al Codice Appalti. All'allegato I.11, articolo 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2 -bis. I soggetti che sottopongono al Consiglio superiore dei lavori pubblici i progetti di opere e documenti di fattibilità delle alternative progettuali di cui all'articolo 47 del presente codice e all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 , n. 108, sono tenuti al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un importo pari allo 0,3 per mille dell'importo complessivo del quadro economico relativo al progetto o della stima sommaria dei costi contenuta nel documento di fattibilità delle alternative progettuali sottoposto all'esame del Consiglio superiore o della Sezione speciale, fino all'importo massimo di euro 100.000. L'esame del progetto o dei documenti di fattibilità delle alternative progettuali da sottoporre al Consiglio Superiore o alla Sezione speciale è subordinato al versamento della predetta somma. Sono escluse dal versamento di cui al primo periodo le strutture a livello centrale e quelle decentrate in cui si articola il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tale versamento dovrà essere detratto dall'importo stabilito dalla voce del quadro economico di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5) “imprevisti”, dell'allegato I.7 al presente codice.
2 -ter. Le risorse di cui al comma 2 -bis sono destinate, nel limite di 2,7 milioni di euro annui, alle verifiche tecniche e alle conseguenti necessità operative connesse allo svolgimento dell'attività di valutazione e di consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche ai fini dell'integrazione della composizione del Consiglio con ulteriori tre esperti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f) .»;
b) al comma 4, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c -bis) dalle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 -bis, nel limite di cui al comma 2 -ter .».
Energy Manager
L'Art. 6-ter della legge consente ai Comuni che siano tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, di poter assolvere all’obbligo in oggetto stipulando una convenzione con altri Comuni, in una logica di bacino (LEGGI TUTTO). All'articolo 19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 -bis. I comuni che, ai sensi del comma 1, sono tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia possono assolvere a tale obbligo in forma associata con altri comuni, anche di dimensione superiore, secondo le modalità previste dalle disposizioni della parte I, titolo II, capo V, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia può essere effettuata in forma associata anche dai comuni che non rientrano tra i soggetti obbligati».
Edilizia scolastica
L'Art. 8-bis della legge, al fine di fare fronte alle esigenze indifferibili e urgenti in materia di edilizia scolastica, autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 69/2025, sono stabiliti le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento nonché i criteri di assegnazione delle risorse in favore degli enti territoriali competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Sono ammissibili a finanziamento interventi identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Agli oneri derivanti, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
Conferenza di servizi
L'Art. 10, comma 4 stabilisce – spiega l'ANCE (Associazione nazionale dei costruttori edili) – che le conferenze di servizi a carattere decisorio – vale a dire gli organismi in cui più pubbliche amministrazioni si riuniscono per definire tutte le autorizzazioni necessarie al rilascio di provvedimenti amministrativi (es. permessi di costruire, approvazioni progetti di opere pubbliche, ecc.) – fino al 31 dicembre 2026 devono svolgersi secondo le regole accelerate e semplificate previste dall’art. 13 del Decreto-legge 76/2020.
L’art. 13 del DL 76/2020 – nell’ambito dell’azione di rilancio dell’economia e dell’occupazione nel Paese dopo la fase più acuta della crisi sanitaria – aveva previsto in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024 delle regole per velocizzare l’attività delle conferenze di servizi e cioè:
- svolgimento delle riunioni sempre in modalità “asincrona” ossia telematica;
- riduzione del termine a disposizione delle pubbliche amministrazioni per fornire i propri pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati (pari a 30 gg e 45 gg per le p.a. preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali);
- previsione di una riunione conclusiva definitiva entro 15 gg se le p.a. non si sono pronunciate nel termine di legge;
- previsione del cd. dissenso “costruttivo” ossia accompagnato da prescrizioni e misure mitigatrici che rendano possibile l’assenso.
L’art. 10, comma 4 della legge n. 69/2025 – andando nella direzione auspicata dall’ANCE – ripropone nuovamente l’applicazione di queste norme maggiormente semplificate in luogo di quelle ordinarie stabilite dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990.
Durante l’iter di conversione del Decreto-legge è stata inserita una previsione in base alla quale tali norme possono applicarsi anche alle conferenze di servizi relative all’approvazione dei progetti delle opere finanziate dal PNRR e dal PNC, se più favorevoli rispetto alla disciplina specifica di questi interventi.