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Disparità di trattamento tra fonti rinnovabili e metanizzazione delle aree montane: segnalazione Antitrust

Secondo l'Autorità l'art. 114-ter del Decreto Rilancio, che ha introdotto un regime differenziato, può determinare effetti distorsivi della concorrenza tra operatori attivi nell’offerta di sistemi energetici alternativi. Fiper: “Accolta la nostra denuncia, le istituzioni competenti adottino con urgenza i provvedimenti correttivi”

giovedì 12 maggio 2022 - Redazione Build News

antitrust

Sul Bollettino n. 17 del 9 maggio 2022 dell'Agcm, è pubblicata la segnalazione dell'Antitrust AS1832 del 22 aprile 2022 avente ad oggetto “Fonti di approvvigionamento per il riscaldamento nei comuni montani”.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 20 aprile 2022, ha ritenuto di svolgere alcune considerazioni in merito alle criticità concorrenziali che si ritengono poter discendere dall’applicazione dell’art. 114-ter del Decreto Rilancio - Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

La norma in questione, che inserisce il comma 4-bis all’art. 23 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della Direttiva n. 98/30/CE, ha sostanzialmente previsto un regime differenziato di approvazione degli investimenti in impianti di distribuzione del gas (nuovi o costituenti estensioni di impianti esistenti) in comuni metanizzati o da metanizzare in determinate aree del Paese dallo stesso articolo individuate, sancendo, altresì, un obbligo a carico di ARERA di riconoscere l’integrale copertura tariffaria degli investimenti relativi a tali impianti, considerando, dunque, presuntivamente e positivamente valutata l’efficienza di tali investimenti ed effettuata l’analisi costi-benefici sui medesimi, e superando la disciplina generale prevista per gli sviluppi infrastrutturali delle reti di distribuzione del gas naturale, che richiede - appunto - lo svolgimento di tale tipo di analisi.

L’Autorità ritiene che tale regime differenziato possa in primo luogo determinare effetti distorsivi della concorrenza tra operatori attivi nell’offerta di sistemi energetici alternativi.

In particolare, la norma appare idonea a scoraggiare l’ingresso nel mercato di forme di energie differenti dal gas metano, alterando in tal modo la concorrenza tra operatori attivi in segmenti diversi del settore energetico, i cui sistemi possono, tuttavia, raggiungere una medesima finalità (es. riscaldamento degli ambienti). Va, infatti, considerato che, ad esempio, le reti di teleriscaldamento possono offrire servizi comparabili a quelli offerti dalle reti di distribuzione del gas naturale. Come confermato anche dal regolatore di settore ARERA, che in passato aveva svolto a sua volta considerazioni critiche sulla norma in esame, il mancato svolgimento di analisi costi-benefici potrebbe determinare la realizzazione di reti di distribuzione del gas naturale in aree già servite dal servizio di teleriscaldamento, con la conseguente duplicazione di asset caratterizzati da rilevanti economie di scala.

IL COMMENTO DI FIPER. Di seguito riportiamo il commento di Fiper (Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili).

“L’Autorità Garante della Concorrenza e dei Mercati ha recepito integralmente la denuncia FIPER, che con nota del 21 ottobre 2021, aveva segnalato all’AGCM stessa, l’introduzione da parte del legislatore di misure dannose per la concorrenza, inefficienti economicamente e oltretutto e contrarie al processo di decarbonizzazione che impegna gli Stati membri dalla UE.

In particolare, veniva denunciato l’articolo 114 ter del D.L. del 19 maggio 2020 numero 34, e successive modificazioni, ove recitava: “Le estensioni e i potenziamenti di reti ed impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alle zone climatiche F…….. si considerano efficienti e già valutati positivamente ai fini dell’analisi dei costi e dei benefici per i consumatori……A tal fine l’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (ARERA) ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi investimenti”.

Fiper nell’illustrare i profili di incompatibilità con la disciplina della concorrenza aveva in particolare segnalato:

1. Danni la concorrenza

2. Danni all’efficienza del mercato

3. Disallineamento rispetto alla normativa europea dell’energia.

In data 26 aprile 2022 l’AGCM ha segnalato a FIPER che nell’adunanza del 20 aprile c.a., l’Autorità medesima ha esaminato la denuncia in oggetto deliberando l’invio di una segnalazione al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della Transizione Ecologica in merito alla natura distorsiva della norma in termini di concorrenza tra sistemi energetici alternativi.

Infine, in data 9 maggio 2022 l’AGCM ha pubblicato sul bollettino Settimanale anno 32 numero 17, apposita relazione in merito a: fonti di approvvigionamento per il riscaldamento nei comuni montani.

In particolare, l’Autorità ritiene che tale regime differenziato possa in primo luogo determinare effetti distorsivi della concorrenza tra operatori attivi nell’offerta sistemi energetici alternativi e che la norma pare idonea a scoraggiare l’ingresso al mercato di forme di energia differenti dal gas metano alterano in tal modo la concorrenza tra operatori attivi in segmenti diversi nel settore energetico, i cui sistemi possono tuttavia raggiungere una medesima finalità.

Nel caso poi in cui i due servizi si trovassero a competere per la realizzazione di nuovi investimenti in una medesima area territoriale, il teleriscaldamento sarebbe fortemente penalizzato, tenuto conto delle differenti modalità di recupero dei costi sostenuti.

Si ritiene, da ultimo, che quanto considerato assuma rilevanza accresciuta nel momento storico attuale, in cui la crisi dei prezzi energetici necessita di svincolarsi dalla dipendenza dal gas russo, adottando soluzioni energetiche alternative in grado di garantire una diversificazione delle fonti di approvvigionamento.

In conclusione, l’AGCM ritiene che la norma in commento si ponga in contrasto con i principi concorrenziali e possa comportare effetti dannosi in termini di efficienza complessiva del sistema energetico nazionale… e pertanto suggerisce… una revisione della norma eventualmente confinando meccanismi…. ai casi in cui sia effettivamente possibile appurare l’assenza o la reale non percorribilità in termini di costi benefici di soluzioni energetiche alternative”.

Commenta Righini, presidente Fiper:

Abbiamo accolto con soddisfazione quanto deliberato dall’Autorità della Concorrenza e del Mercato; ci aspettiamo ora che le Istituzioni Nazionali competenti adottino in tempi brevi i provvedimenti proposti dall’Autorità stessa”. Conclude Righini: “siamo fiduciosi anche dell’esito della segnalazione inviate alla D.G. Competition e D.G. Energy della Commissione europea.

Si allega:

- Segnalazione Fiper ad AGCM

- Lettera 26/4/2022 di AGCM

- Bollettino Settimanale AGCM del 9/5/2022: “Fonti di approvvigionamento per il riscaldamento nei Comuni montani”

Leggi anche: “Sostegno alla metanizzazione a scapito delle rinnovabili: segnalazione di Fiper alla Commissione europea

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