Bioedilizia

Impianti di combustione alimentati a biomasse, pubblicati i valori limite di emissione

In Gazzetta Ufficiale i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti

giovedì 1 dicembre 2016 - Redazione Build News

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Il Ministero dell'Ambiente ha stabilito i criteri da applicare per la fissazione dei valori limite di emissione in atmosfera degli impianti degli stabilimenti a tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti.

I criteri sono contenuti nel decreto 7 novembre 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.280 del 30 novembre 2016.

VALORI LIMITE DI RIFERIMENTO PER GLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE ALIMENTATI A BIOMASSE COMBUSTIBILI. Nell'allegato 1 al decreto sono stabiliti i valori limite di riferimento per gli impianti di combustione alimentati a biomasse combustibili applicabili dalle autorita' competenti in sede di primo rilascio, riesame o rinnovo periodico delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 29-sexies e 29-septies o dell'art. 271, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per i grandi impianti di combustione previsti dall'art. 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alimentati con biomasse di cui e' ammesso l'uso come combustibili, resta fermo il riferimento all'allegato II alla Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Per gli impianti ubicati in stabilimenti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale l'autorita' competente puo' imporre le misure supplementari di cui all'art. 29-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 alla luce degli strumenti di programmazione o di pianificazione ambientale previsti dalla vigente normativa. In tali casi l'autorita' competente, nella scelta delle misure supplementari, valuta come prima opzione le misure prescrivibili dalle autorizzazioni integrate ambientali per la prevenzione e la riduzione delle emissioni diffuse e fuggitive prodotte da trasporti, movimentazioni, stoccaggi e servizi, effettuati nello stabilimento. L'autorita' competente puo' imporre misure piu' rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecnologie disponibili attraverso la fissazione di appositi valori limite di emissione.

DEFINIZIONI. Per quanto riguarda le definizioni, si applicano quelle previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal decreto ministeriale 9 ottobre 2013, n. 139.

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